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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/728

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/728 della Commissione, dell’8 aprile 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R0728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite avicole, alla luce di nuovi focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti e del miglioramento della situazione epidemiologica in talune zone del Canada. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con conseguente sospensione o riapertura dell’accesso al mercato UE per specifiche zone geografiche. L’intervento è adottato per tutelare lo stato sanitario degli animali nell’Unione e prevenire la diffusione della malattia. L’applicazione è immediata, dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in relazione a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi o da loro zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano specificamente alcune zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento ha efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Aggiornamento degli elenchi di paesi e zone per le importazioni avicole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/728 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento è motivato dall’evoluzione della situazione sanitaria legata ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che gli animali, il materiale germinale e i prodotti di origine animale provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi autorizzati. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone ammessi, contenuti negli allegati da I a XXII.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche incidono in particolare su:

  • allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • allegato XIV, parte 1, sezione B, relativo alle carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.

Le misure riguardano specificamente il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con aggiornamenti delle voci di elenco e delle relative zone geografiche.

Regno Unito e Stati Uniti: nuove restrizioni per focolai recenti

La Commissione prende atto della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame:

  • nel Regno Unito, sette focolai nelle contee di Cumbria, Durham, Hampshire e North Yorkshire, confermati tra il 27 marzo 2025 e il 1 aprile 2025;
  • negli Stati Uniti, cinque focolai negli Stati di Indiana, New York e Pennsylvania, confermati tra il 20 marzo 2025 e il 28 marzo 2025.

Le autorità veterinarie interessate hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato una politica di abbattimento totale. In considerazione di ciò, il regolamento aggiunge nuove zone agli allegati V e XIV, con le seguenti nuove voci:

  • Regno Unito: zone GB-2.370, GB-2.371, GB-2.372, GB-2.373, GB-2.374, GB-2.375 e GB-2.376;
  • Stati Uniti: zone US-2.1012, US-2.1013, US-2.1014, US-2.1015 e US-2.1016.

Le descrizioni allegate individuano le aree geografiche tramite riferimento a contee, Stati e coordinate GPS/WGS84 e circoscrivono le zone di 10 km interessate.

Canada: riapertura di zone precedentemente sospese

Per il Canada, la Commissione valuta le informazioni aggiornate trasmesse il 1 aprile 2025 sulla situazione epidemiologica in Columbia Britannica, relative a sei focolai di HPAI confermati tra il 21 ottobre 2024 e il 21 novembre 2024, nonché ai focolai successivi nelle stesse aree. Il Canada ha comunicato di aver adottato una politica di abbattimento totale e di aver completato pulizia e disinfezione negli stabilimenti infetti.

Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti e che la situazione non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Di conseguenza, viene nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione dalle zone canadesi interessate dalla precedente sospensione, con aggiornamento delle voci relative alle zone:

  • CA-2.236;
  • CA-2.237;
  • CA-2.239;
  • CA-2.240;
  • CA-2.242;
  • CA-2.245.

Effetti sulle categorie di prodotti interessate

Le tabelle modificate distinguono le categorie di merci ammesse o interessate dalle restrizioni, tra cui:

  • BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 per le partite di pollame e materiale germinale;
  • POU, RAT e GBM per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Le colonne riportano anche i codici di status/zona e le date di riferimento per l’avvio o la cessazione delle restrizioni, coerenti con le date dei focolai e delle misure sanitarie adottate.

Entrata in vigore

Il regolamento si applica con urgenza: entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La finalità è adeguare tali elenchi alla situazione sanitaria aggiornata, in particolare per l’HPAI, al fine di proteggere la sanità animale nell’Unione.

Restrizioni per il Regno Unito e gli Stati Uniti

A seguito di nuovi focolai di HPAI nel pollame, sono sospesi o aggiornati gli ingressi nell’Unione per le zone interessate del Regno Unito e degli Stati Uniti. Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, nonché nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiunte nuove zone per il Regno Unito (GB-2.370 a GB-2.376) e per gli Stati Uniti (US-2.1012 a US-2.1016), con indicazione delle aree di restrizione di 10 km e delle date di riferimento legate ai focolai confermati tra il 20 marzo 2025 e il 1 aprile 2025.

Riapertura di zone del Canada

Per il Canada, la Commissione prende atto delle informazioni aggiornate trasmesse il 1 aprile 2025 e delle misure di abbattimento totale, pulizia e disinfezione adottate nelle zone colpite in Columbia Britannica. Considerate le garanzie fornite, viene nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione per le zone canadesi interessate dalla precedente sospensione, con aggiornamento delle righe relative alle zone CA-2.236, CA-2.237, CA-2.239, CA-2.240, CA-2.242 e CA-2.245 negli allegati V e XIV.

Modifiche tecniche agli allegati V e XIV

L’allegato V è modificato per le partite di pollame e materiale germinale di pollame; l’allegato XIV per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per il Canada, le righe di zone già elencate sono sostituite; per il Regno Unito e gli Stati Uniti, sono aggiunte nuove zone con descrizione geografica, specie/categorie interessate e date di applicazione delle restrizioni o dell’autorizzazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni agroalimentaricommercio esterosicurezza alimentare

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