Cassazione Penale, Sentenza n. 17221/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza appellata deducendo due motivi principali: (1) violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria (art. 606 co.1 lett. c c.p.p. e art.125 c.p.p.), contestando la condanna al pagamento delle spese nonostante, a suo avviso, l'assenza di responsabilità al momento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione e la sopravvenienza di fatti che avrebbero determinato la soccombenza; (2) vizio nella decisione di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, contestando la valutazione di "soccombenza reciproca" e l'uso di "gravi motivi" per giustificare una sorta di punizione, posto che gli accertamenti richiamati riguardavano fatti successivi alla prima istanza e dunque non imputabili al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: per il primo, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini dello scomputo della custodia cautelare e della determinazione della pena da eseguire, devono essere computati anche i periodi relativi ad altri fatti e non esiste facoltà di scelta fra ristoro pecuniario e scomputo quando risultino titoli giustificativi per l'esecuzione della pena; nel caso di specie al momento della domanda risultava già irrevocabile una condanna del 2007, per cui la decisione di inviare gli atti al Procuratore per il ridimensionamento della pena e l'eventuale scomputo era legittima e non ostava alla condanna alle spese. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio deve valutare le spese sul risultato globale del processo (non per singoli gradi) e che la valutazione della corte di appello circa una soccombenza reciproca e l'esistenza di gravi motivi era coerente con l'andamento complessivo del procedimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
Norma richiamata come parametro di impugnazione in Cassazione per vizio di violazione di legge; il ricorso era fondato su tale motivo ma la Corte l'ha ritenuto infondato.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dell'asserita errata applicazione sulla motivazione e la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte territoriale conforme ai principi applicabili.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma sul ristoro pecuniario per ingiusta detenzione; la Corte ha affermato che non sussiste una libera scelta tra ristoro e scomputo quando risulti possibile lo scomputo in relazione a pena da espiare.
art. 2041 cod. civ.
Richiamato come rimedio per il recupero di somme eventualmente già liquidate a titolo di riparazione tramite azione per ingiustificato arricchimento, qualora sia necessario evitare indebita locupletazione.
Sezioni Unite, sent. n. 31416 del 10/07/2008 (Rv. 240113 - 01)
Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008
Giurisprudenza richiamata per il principio che i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti vanno computati ai fini della determinazione della pena da eseguire e per l'impossibilità di una facoltà di scelta fra ristoro e scomputo nelle condizioni descritte.
Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017 (Rv. 270195 - 01)
Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017
Giurisprudenza richiamata sul principio che, ai fini della liquidazione delle spese in procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice del rinvio deve valutare la soccombenza in termini globali e non per singoli gradi, potendo disporre compensazioni totali o parziali.
Massime di principio
- In procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, se al momento della domanda esistono già sentenze che permettono lo scomputo della custodia cautelare rispetto a pena da espiare, l'interessato non dispone di una facoltà assoluta di scegliere il ristoro pecuniario anziché lo scomputo.
- Eventi sopravvenuti alla presentazione della domanda (es. intervenuta condanna definitiva) possono legittimamente determinare l'esito negativo della richiesta e giustificare la condanna alle spese a carico del richiedente.
- Il giudice chiamato a decidere sul rinvio deve valutare le spese processuali considerando l'esito complessivo del procedimento e non i singoli gradi di giudizio; è quindi legittima la compensazione totale o parziale delle spese se l'andamento globale lo giustifica.
- Il giudice può sospendere il procedimento di riparazione se è ragionevole attendere l'esito di un procedimento che potrebbe determinare lo scomputo della custodia cautelare; se il ristoro è già stato pagato, lo Stato può agire per recupero tramite azione di ingiustificato arricchimento.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario riferirsi ai principi consolidati delle Sezioni Unite e della giurisprudenza sulla materia quando si contestano questioni di scelta tra rimedi e di regolazione delle spese.
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