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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17221/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza appellata deducendo due motivi principali: (1) violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria (art. 606 co.1 lett. c c.p.p. e art.125 c.p.p.), contestando la condanna al pagamento delle spese nonostante, a suo avviso, l'assenza di responsabilità al momento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione e la sopravvenienza di fatti che avrebbero determinato la soccombenza; (2) vizio nella decisione di compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, contestando la valutazione di "soccombenza reciproca" e l'uso di "gravi motivi" per giustificare una sorta di punizione, posto che gli accertamenti richiamati riguardavano fatti successivi alla prima istanza e dunque non imputabili al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: per il primo, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini dello scomputo della custodia cautelare e della determinazione della pena da eseguire, devono essere computati anche i periodi relativi ad altri fatti e non esiste facoltà di scelta fra ristoro pecuniario e scomputo quando risultino titoli giustificativi per l'esecuzione della pena; nel caso di specie al momento della domanda risultava già irrevocabile una condanna del 2007, per cui la decisione di inviare gli atti al Procuratore per il ridimensionamento della pena e l'eventuale scomputo era legittima e non ostava alla condanna alle spese. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che il giudice chiamato a decidere in sede di rinvio deve valutare le spese sul risultato globale del processo (non per singoli gradi) e che la valutazione della corte di appello circa una soccombenza reciproca e l'esistenza di gravi motivi era coerente con l'andamento complessivo del procedimento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)

    Norma richiamata come parametro di impugnazione in Cassazione per vizio di violazione di legge; il ricorso era fondato su tale motivo ma la Corte l'ha ritenuto infondato.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'asserita errata applicazione sulla motivazione e la liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto la motivazione della corte territoriale conforme ai principi applicabili.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma sul ristoro pecuniario per ingiusta detenzione; la Corte ha affermato che non sussiste una libera scelta tra ristoro e scomputo quando risulti possibile lo scomputo in relazione a pena da espiare.

  • art. 2041 cod. civ.

    Richiamato come rimedio per il recupero di somme eventualmente già liquidate a titolo di riparazione tramite azione per ingiustificato arricchimento, qualora sia necessario evitare indebita locupletazione.

  • Sezioni Unite, sent. n. 31416 del 10/07/2008 (Rv. 240113 - 01)

    Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008

    Giurisprudenza richiamata per il principio che i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti vanno computati ai fini della determinazione della pena da eseguire e per l'impossibilità di una facoltà di scelta fra ristoro e scomputo nelle condizioni descritte.

  • Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017 (Rv. 270195 - 01)

    Sez. 3, n. 20904 del 11/01/2017

    Giurisprudenza richiamata sul principio che, ai fini della liquidazione delle spese in procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, il giudice del rinvio deve valutare la soccombenza in termini globali e non per singoli gradi, potendo disporre compensazioni totali o parziali.

Massime di principio

  • In procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, se al momento della domanda esistono già sentenze che permettono lo scomputo della custodia cautelare rispetto a pena da espiare, l'interessato non dispone di una facoltà assoluta di scegliere il ristoro pecuniario anziché lo scomputo.
  • Eventi sopravvenuti alla presentazione della domanda (es. intervenuta condanna definitiva) possono legittimamente determinare l'esito negativo della richiesta e giustificare la condanna alle spese a carico del richiedente.
  • Il giudice chiamato a decidere sul rinvio deve valutare le spese processuali considerando l'esito complessivo del procedimento e non i singoli gradi di giudizio; è quindi legittima la compensazione totale o parziale delle spese se l'andamento globale lo giustifica.
  • Il giudice può sospendere il procedimento di riparazione se è ragionevole attendere l'esito di un procedimento che potrebbe determinare lo scomputo della custodia cautelare; se il ristoro è già stato pagato, lo Stato può agire per recupero tramite azione di ingiustificato arricchimento.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario riferirsi ai principi consolidati delle Sezioni Unite e della giurisprudenza sulla materia quando si contestano questioni di scelta tra rimedi e di regolazione delle spese.

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