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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01045/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 9554/2022, sostituendo le parole "alla CTR del Lazio, in diversa composizione" con le parole "alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione". Ha inoltre disposto che la correzione sia annotata a cura della cancelleria sull'originale dell'ordinanza corretta.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 9554/2022 della Corte di cassazione. L'ordinanza precedente, accogliendo il ricorso della società contribuente in una controversia relativa alla giurisdizione sulle spese di funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ex art. 2, comma 14, d.lgs. n. 261 del 1999 come modificato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2012, aveva disposto il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione. Secondo la ricorrente, tale rinvio era errato perché anche il giudice di primo grado aveva negato la giurisdizione tributaria; pertanto il rinvio avrebbe dovuto essere disposto al giudice di primo grado e non al giudice di appello. La domanda riguardava quindi esclusivamente la correzione del dispositivo per indicare la corretta sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 14, d.lgs. n. 261 del 1999

    La disposizione è richiamata per individuare il quadro normativo delle controversie relative ai contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2012

    La Corte lo richiama come norma che ha modificato il precedente assetto normativo rilevante per la giurisdizione tributaria sulle controversie in materia di contributi AGCOM.

Massime di principio

  • Quando il giudice di legittimità corregge un errore materiale nel dispositivo di una propria precedente decisione, la rettifica può riguardare anche l'indicazione del giudice di rinvio se questa non corrisponde alla reale portata della pronuncia.
  • Se la decisione cassata aveva negato la giurisdizione sia in primo grado sia in appello, il rinvio conseguente alla cassazione deve essere disposto al giudice che per primo ha pronunciato sul punto, e non al giudice di appello.
  • Nei procedimenti di correzione di errore materiale, il sindacato della Corte è limitato alla mera rettifica del testo del dispositivo, senza riesame del merito della decisione già assunta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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