Sentenza del 26/01/2015 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Vizio notifica eredi, sanatoria, termine notifica diniego condono
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha annullato il diniego di condono perché notificato oltre sette anni dopo, quindi oltre il termine massimo desumibile dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. La notifica irregolare è stata considerata sanata dalla proposizione del ricorso, ma il provvedimento è comunque risultato tardivo e quindi illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la validità della notifica del diniego, effettuata agli eredi impersonalmente presso l'ultimo domicilio del de cuius, in violazione dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973; dall'altro, la tempestività della notifica stessa. Il vizio formale della notifica è stato ritenuto sanato dalla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché il ricorso dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto. Tuttavia, il diniego di condono non può essere notificato senza limiti temporali: anche in assenza di uno specifico termine previsto dalla disciplina del condono, deve essere comunicato entro il termine decadenziale previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, per evitare che il contribuente resti indefinitamente esposto all'azione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 65, D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina la notificazione degli atti tributari agli eredi. La notifica impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio del defunto, effettuata senza rispettare le condizioni previste dalla norma, è viziata.
Art. 156 c.p.c.
Il vizio di notificazione è sanato quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo. La proposizione del ricorso da parte del destinatario dimostra che egli ha conosciuto l'atto e ha potuto difendersi.
Art. 12, Legge n. 289 del 2002
Disciplina il condono oggetto della controversia. Anche se non prevede espressamente un termine specifico per la notifica del diniego, il potere dell'Amministrazione non può essere esercitato indefinitamente.
Art. 43, D.P.R. n. 600 del 1973
Entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, se la dichiarazione o denuncia è stata omessa.
Il termine ordinario per l'accertamento costituisce il limite temporale massimo entro cui notificare anche il diniego di condono, quando la relativa disciplina non stabilisce un termine espresso. Una diversa interpretazione lascerebbe il contribuente indefinitivamente esposto all'azione amministrativa e sarebbe costituzionalmente problematica.
Massime di principio
- Un vizio formale della notifica può essere sanato dalla proposizione tempestiva del ricorso, se questa dimostra che il destinatario ha conosciuto l'atto e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La sanatoria della notifica non rende comunque legittimo un provvedimento notificato oltre il termine entro cui l'Amministrazione poteva esercitare il proprio potere.
- Quando una disciplina tributaria non prevede un termine espresso per notificare il diniego di un condono o di un'agevolazione, occorre fare riferimento ai termini ordinari di accertamento applicabili alla relativa pretesa.
- L'Amministrazione finanziaria non può mantenere il contribuente in una situazione di incertezza indefinita: i poteri impositivi devono essere esercitati entro termini ragionevoli e legalmente determinabili.
- In casi analoghi è quindi necessario verificare separatamente sia la regolarità della notifica sia la tempestività sostanziale del provvedimento.
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