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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33943/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo completo del decreto all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo ha contestato che il giudice di merito abbia trascurato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe mai stata alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorrente mirava a negare la decorrenza del termine di opposizione, sostenendo l’assenza di conoscenza del decreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato innanzitutto il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente da solo a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato, in ogni caso, che anche nel merito le doglianze erano inammissibili: il provvedimento risultava entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "al visto PM" nel fascicolo, ritenuta comunicazione equipollente idonea a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l’opposizione; inoltre, l’opposizione era comunque proposta ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti decisori. Nessuna spesa è stata posta a carico della Procura, sia per la sua qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, sia per la mancata difesa dell’intimato. È stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione camerale del ricorso.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 702-bis c.p.c. quale disciplina della comunicazione, anche in forma equipollente, del provvedimento.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 136 c.p.c. quale base del meccanismo comunicativo del provvedimento nel procedimento sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato al provvedimento decisorio impugnato; il termine lungo decorre dalla pubblicazione e rende tardiva l’opposizione proposta dopo quasi due anni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata anche per il solo difetto di un’esposizione sommaria e intellegibile dei fatti di causa, requisito autonomamente necessario dell’atto di impugnazione.
  • La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità formalmente previste, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del contenuto da parte del destinatario; l’annotazione del fascicolo che consenta la presa di visione può essere idonea a far decorrere il termine breve di opposizione.
  • Quando l’impugnazione sia soggetta a termine breve decorrente dalla conoscenza del provvedimento, la sua proposizione dopo un intervallo di tempo significativamente superiore al termine di legge comporta tardività e quindi inammissibilità.
  • Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche se non notificati o comunicati, e opera come limite finale all’impugnazione.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non impediscono la decorrenza del termine di impugnazione se il provvedimento è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannata alle spese processuali in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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