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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06744/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso del giudizio di legittimità instaurato contro la sentenza della Corte d'appello, una parte ha proposto istanza di ricusazione nei confronti di una consigliera designata come relatrice/delegata dal presidente. La ricusazione veniva motivata con la circostanza che la giudice avrebbe, tramite condotte ritenute equivoche nella fase istruttoria/camerale, inviato al difensore della parte due avvisi di fissazione d'udienza di contenuto diverso e contrastante: il primo richiamava una proposta di definizione redatta da un diverso relatore e non allegata all'avviso; il secondo indicava invece un'altra relatrice e la relativa proposta allegata. Secondo la parte istante, tale difformità avrebbe generato un immotivato equivoco, impedendo la tempestiva proposizione delle memorie difensive. La parte sosteneva inoltre che una delle giudici menzionate negli avvisi era stata in precedenza ricusata dallo stesso ricorrente. La Corte ha esaminato l'istanza come procedimento camerale ex art. 53 c.p.c. e ha rilevato che la ricusazione non indicava specificamente alcuno dei casi tassativi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 51 c.p.c., né allegava un rapporto del giudice con le parti o con l'oggetto della causa riconducibile alle ipotesi legali.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di ricusazione perché i fatti dedotti non rientravano nelle tassative ipotesi di astensione/ricusazione previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c. La doglianza era riferita a un preteso equivoco nella comunicazione degli avvisi di udienza e non a una causa legale di incompatibilità del giudice. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 54, comma 3, c.p.c. e ha disposto nulla per le spese nei confronti della controparte, non essendo stata svolta attività difensiva nel procedimento di ricusazione. È stata inoltre disposta la comunicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 54, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 53 c.p.c.

    Il procedimento di ricusazione è soggetto alle forme camerali partecipate previste dalla norma speciale, applicabile ratione materiae anche rispetto alla disciplina introdotta dal d.l. n. 168 del 2016.

  • d.l. n. 168 del 2016

    La disciplina generale del rito camerale non prevale sulla speciale procedura di ricusazione regolata dall'art. 53 c.p.c.

  • L. n. 197 del 2016

    Norma di conversione del d.l. n. 168 del 2016 richiamata solo nel confronto con la disciplina speciale della ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    La parte può proporre ricusazione solo nei casi in cui il giudice abbia l'obbligo di astenersi; l'istanza deve indicare motivi specifici e relativi mezzi di prova.

  • art. 51 c.p.c.

    I casi di astensione obbligatoria sono tassativi e costituiscono il limite della ricusazione; tra essi, la previa conoscenza del processo in altro grado riguarda il medesimo processo ed è l'unica ipotesi che richiama una pregressa attività del giudice.

  • art. 54 c.p.c.

    In caso di rigetto della ricusazione è applicabile la pena pecuniaria; il provvedimento deve essere comunicato secondo il comma 4.

Massime di principio

  • La ricusazione del giudice è ammissibile soltanto se la parte deduce una delle cause tassative di astensione obbligatoria previste dall'art. 51 c.p.c.; non è sufficiente allegare comportamenti processuali ritenuti inopportuni, equivoci o comunque lesivi dell'interesse difensivo.
  • Le cause di astensione e ricusazione incidono sulla capacità del giudice e derogano al principio del giudice naturale; perciò sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente previste dalla legge.
  • L'istanza di ricusazione deve contenere l'indicazione specifica del motivo legale invocato e dei mezzi di prova; in mancanza di tale specificazione la domanda non può essere accolta.
  • La pregressa attività del giudice rileva ai fini della ricusazione solo nei limiti in cui la legge la consideri espressamente, come nel caso della conoscenza del processo in altro grado del medesimo procedimento.
  • Un errore o una difformità nella comunicazione degli avvisi processuali, senza collegamento con una causa tipizzata di incompatibilità del giudice, non integra di per sé un valido motivo di ricusazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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