Cassazione Civile, Ordinanza n. 05245/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca originaria nei confronti di una società titolare di rapporti bancari e di alcuni fideiussori, per il saldo negativo di un conto corrente e di un conto anticipi su fatture, oltre interessi. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado e previa revoca del decreto ingiuntivo, ha comunque condannato i debitori al pagamento delle somme accertate. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo hanno denunciato omessa pronuncia sulla nullità del decreto ingiuntivo, sostenendo che la corte d'appello non avesse deciso sull'eccezione di continenza tra il giudizio ordinario promosso dalla correntista e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. per la mancata estromissione di uno dei fideiussori che aveva disconosciuto la propria firma su lettere fideiussorie, sostenendo inoltre che una delle lettere non fosse stata regolarmente prodotta e che il disconoscimento dovesse estendersi a tutte le sottoscrizioni a lui ricondotte. Con il terzo hanno lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo in ordine all'esistenza del credito ingiunto, ma senza indicare specificamente il fatto storico asseritamente trascurato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni processuali o eccezioni di rito come la continenza, ma solo rispetto a questioni di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la corte d'appello aveva già accolto la doglianza del ricorrente quanto a una delle fideiussioni, escludendola dal decisum, mentre aveva respinto la censura sull'altra garanzia perché questa non era stata oggetto di disconoscimento; inoltre i rilievi sulla mancata regolare produzione del documento e sulla riferibilità delle sottoscrizioni erano generici e non rispettavano l'onere di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché del tutto generico e comunque non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 214 c.p.c.
La deduzione di disconoscimento della sottoscrizione è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto perché riferita solo ad alcuni documenti e non estesa al documento rilevante su cui la corte d'appello ha fondato la decisione.
art. 215 c.p.c.
La mancata contestazione della sottoscrizione su uno dei documenti ha impedito di contestarne l'efficacia probatoria; il motivo che pretendeva l'estromissione del fideiussore è stato giudicato inammissibile.
art. 342 c.p.c.
L'appello è stato ritenuto inammissibile per genericità; il ricorso per cassazione, non confrontandosi con tale ratio, è stato a sua volta dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione di merito; non è invece deducibile per il mancato esame di questioni processuali o eccezioni di rito, come la continenza.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: è inammissibile il motivo che si limiti ad affermazioni generiche senza riportare i documenti, i fatti storici o gli elementi necessari a verificare la fondatezza della doglianza.
- Se la sentenza impugnata fonda la decisione su una ratio autonoma, il ricorso deve confrontarsi puntualmente con essa; la mancata censura della ratio decidendi comporta inammissibilità del motivo.
- Il disconoscimento della sottoscrizione ha efficacia solo nei limiti in cui sia tempestivo e riferito al documento effettivamente posto a base della decisione; non consente, di per sé, di travolgere documenti diversi o non contestati.
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