Cassazione Penale, Ordinanza n. 17111/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice di pace aveva ritenuto la responsabilità penale di un cittadino straniero per essersi trattenuto in Italia senza giustificato motivo, in violazione dell’ordine del Questore emesso in esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione. La condanna era stata pronunciata ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, ultima ipotesi, del d.lgs. 286/1998, con riconoscimento delle attenuanti generiche e applicazione della pena di euro 7.000 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, articolava tre motivi: dedotta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’applicazione della norma incriminatrice; censura sulla mancata assoluzione; doglianza sul trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa contestava la ricostruzione dei fatti e valorizzava una supposta impossibilità di reperire il denaro necessario per acquistare il biglietto aereo per lasciare il territorio nazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale fattuale e della ricostruzione storica già compiuta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua, non illogica né contraddittoria, sia quanto alla prova della permanenza illegittima sul territorio nazionale dopo la scadenza del termine assegnato, sia quanto al superamento delle giustificazioni difensive. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto inammissibile, perché la pena era stata determinata nell’alveo del potere discrezionale del giudice di merito ed era prossima al minimo edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
integra il reato di trattenimento dello straniero in Italia senza giustificato motivo, in violazione dell’ordine del Questore impartito in esecuzione del decreto di espulsione
art. 133 c.p.
il giudice di merito non è tenuto a esaminare necessariamente tutti i parametri indicati per la commisurazione della pena, purché la motivazione sia congrua, logica e coerente
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l’apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, richiedano una rivalutazione del compendio fattuale e della ricostruzione storica effettuata dal giudice di merito.
- La motivazione che abbia adeguatamente esaminato gli elementi di fatto e le allegazioni difensive, superandole con argomentazione non illogica né contraddittoria, resiste alle doglianze che pretendano una diversa lettura delle prove.
- Nel reato di trattenimento dello straniero nel territorio nazionale in violazione dell’ordine del Questore, rileva la permanenza oltre il termine assegnato senza che sia fornita una giustificazione idonea; la mera prospettazione difensiva di difficoltà economiche, se già valutata e disattesa dal giudice di merito, non impone una diversa decisione in cassazione.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e la pena irrogata sia prossima al minimo edittale.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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