Cassazione Civile, Ordinanza n. 30752/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società proprietaria ha impugnato, fino in Cassazione, la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento in rettifica per ICI relativo agli anni 2009 e 2010, limitatamente alle aree in corrispondenza del giacimento G7. La società sosteneva che tali terreni dovessero essere qualificati come agricoli, e non come aree imponibili in quanto assimilabili a cava o comunque a terreni con potenzialità edificatoria/estrattiva, deducendo violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 504/1992, dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005 conv. in L. 248/2005 e dell'art. 36, comma 2, d.l. 223/2006 conv. in L. 248/2006. In memoria la ricorrente ha insistito sul fatto che, in Lombardia, il piano cave è approvato dalla Regione e che le aree in questione, pur ricadendo in un giacimento, non sarebbero ancora state individuate come ambito territoriale estrattivo, sicché non potrebbero dirsi concretamente scavabili/edificabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, ai fini fiscali, rileva lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma; nel caso di specie non era contestato che i terreni fossero inclusi nel Piano cave approvato dal Consiglio regionale della Lombardia ai sensi della l.r. n. 14/1998. È stata quindi confermata la qualificazione dei terreni in termini non agricoli, senza che valessero le deduzioni sulla mancata concreta destinazione a cava o sull'asserita ipoteticità dell'attività estrattiva. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2 e 5
Sono richiamati come norme invocate a sostegno della qualificazione agricola dei terreni; la Corte, però, afferma che ai fini ICI rileva la conformazione urbanistica del bene e la sua inclusione nel piano cave, non la prospettata natura agricola in concreto.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 248/2005
È menzionato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente, ma il motivo viene respinto perché la Corte valorizza la destinazione risultante dallo strumento urbanistico.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 248/2006
È richiamato come norma asseritamente violata; la Corte nega che possa ricavarsene l'esenzione pretesa dalla società.
l.r. Lombardia 11 marzo 1998, n. 14
È richiamata per evidenziare che in Lombardia il piano cave è approvato dalla Regione; la Corte rileva comunque che i terreni risultavano inclusi nel piano cave approvato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposizione ICI/IMU la qualificazione del terreno deve essere desunta dallo stato giuridico-urbanistico risultante dallo strumento pianificatorio che lo conforma, non dalla sola allegazione della destinazione di fatto o dalla mera astrattezza di future attività sul fondo.
- L'inclusione di un'area in un piano cave o in un analogo strumento urbanistico rileva fiscalmente anche se la concreta attività estrattiva non sia ancora iniziata o non siano state rilasciate le singole autorizzazioni operative, quando la pianificazione già incida sulle caratteristiche del bene.
- Non è consentito al giudice introdurre, in via interpretativa, ipotesi di esenzione o esclusione dall'imposta non previste espressamente dalla legge; i casi di esenzione tributaria sono tassativi.
- Le deduzioni difensive che mirano a valorizzare la mancata utilizzazione concreta del terreno come cava sono recessive rispetto alla qualificazione urbanistica del bene, ove questa lo renda fiscalmente rilevante come area edificabile o comunque non agricola.
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