Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20439/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda monitoria con cui la società chiedeva il pagamento di conguagli sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico locale relativi alle annualità 1987-2002, assumendo che il dovuto dovesse essere determinato secondo criteri regionali e in esecuzione di un provvedimento del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo. Il tribunale emise decreto ingiuntivo, poi revocato in opposizione solo in parte, con condanna della regione al pagamento di una somma inferiore. In appello la regione contestò la quantificazione e la società propose appello incidentale, lamentando: 1) l’omessa pronuncia sulla domanda formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, con cui aveva chiesto di applicare i criteri della delibera regionale n. 2865/1989 invece di quelli della delibera n. 7786/1990; 2) l’erronea quantificazione dei conguagli, sostenendo che il consulente avrebbe dovuto adottare lo schema di calcolo a essa favorevole, anche per l’assenza dei bilanci 1987-2002. In cassazione la società denunciava violazione degli artt. 183 e 633 c.p.c. sul primo motivo, sostenendo che non vi fosse mutamento della domanda ma mera emendatio, e violazione degli artt. 49, 50 e 56 della legge regionale Abruzzo n. 62/1983 sul secondo, sostenendo che solo lo schema di calcolo invocato fosse conforme alla normativa regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che, nel regime delle preclusioni applicabile, la modifica della domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni fosse tardiva e, comunque, eccedesse i limiti della rituale emendatio, perché introduceva un diverso riferimento normativo e un diverso assetto di fatto idonei a comprimere le difese della controparte e ad allungare i tempi del processo. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque infondato il secondo motivo, osservando che il ricorso non censurava specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza d’appello, non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza e, soprattutto, tendeva a rimettere in discussione in cassazione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito e la scelta del consulente tecnico recepita dal giudice. È stato quindi confermato il rigetto delle domande della società ricorrente e questa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Nel regime delle preclusioni processuali, il thema decidendum non è più modificabile dopo la fase prevista dalla norma; una domanda formulata tardivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni è quindi inammissibile se introduce un diverso oggetto di causa oltre i limiti della rituale emendatio.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella fase monitoria, senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a fondare l’accoglimento del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale utilizzato per denunciare la violazione di legge; la Corte però rileva che le censure non colpiscono adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, riproducendo o sintetizzando gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità; la mancata indicazione dello schema di calcolo contestato rende il motivo insufficiente.

  • art. 49 legge regionale Abruzzo 9 settembre 1983, n. 62

    Invocato per sostenere che un determinato metodo di quantificazione dei conguagli fosse l’unico corretto, ma la Corte non accoglie la censura perché non specificamente riferita alle rationes della sentenza di merito e perché volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto.

  • art. 50 legge regionale Abruzzo 9 settembre 1983, n. 62

    Come per l’art. 49, viene richiamato quale base normativa del criterio di calcolo dei conguagli, ma la sua dedotta violazione non è ritenuta decisiva in cassazione.

  • art. 56 legge regionale Abruzzo 9 settembre 1983, n. 62

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la quantificazione dei contributi; la Corte non vi ravvisa una violazione idonea a sovvertire l’accertamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 158 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato incidentalmente in tema di spese e contributo unificato, per escludere la prenotazione a debito da parte degli enti territoriali.

Massime di principio

  • Nel processo civile soggetto a preclusioni, la domanda non può essere modificata oltre il momento processuale previsto; una variante che introduca un diverso titolo o un diverso criterio sostanziale di pretesa non è una mera emendatio, ma un mutamento del thema decidendum.
  • La modificazione della domanda è ammissibile solo se resta connessa alla medesima vicenda sostanziale e non compromette il diritto di difesa della controparte né dilata i tempi del processo.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può modificare la domanda entro i limiti consentiti dal rito, ma deve restare entro la stessa vicenda sostanziale e nel rispetto delle preclusioni processuali.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve investire specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se anche una sola resta intatta, il motivo non può essere accolto.
  • Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie: il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
  • Quando il giudice di merito aderisce motivatamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, l’adesione al parere dell’ausiliario può integrare una motivazione sufficiente, salvo specifiche censure sulla conformità dell’elaborato ai principi tecnici o giuridici applicati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.