Sentenza n. 15839/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento di Invitalia S.p.a. prot. n. c_m430-02/07/2026 – 006864/A avente ad oggetto “Procedura per la presentazione delle domande di sovvenzione per gli investimenti in infrastrutture idriche a valere sulle risorse dello strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI) nonché della misura PNRR – M2C4 – 14.5. Provvedimento di non ammissibilità della domanda di sovvenzione n. FI26A100000015 – Comunicazione al Proponente”; di ogni altro atto lesivo presupposto, connesso e consequenziale al predetto, ancorché non conosciuto, incluso per quanto occorra l’Avviso pubblico “procedura per la presentazione delle domande di sovvenzione per gli investimenti in infrastrutture idriche a valere sulle risorse dello strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI) – misura PNRR – M2C4 – 14.5”, pubblicato in data 29 aprile 2026 sui siti di Invitalia Spa e del M.I.T. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 15 maggio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di Invitalia di non ammissibilità della domanda comunale di sovvenzione per investimenti in infrastrutture idriche, nonché l’avviso pubblico presupposto
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la propria esclusione dalla procedura SFNIISSI – misura PNRR M2C4-I4.5, deducendo in primo luogo che Invitalia non avrebbe considerato la disciplina della Provincia autonoma di Trento, che ammette la gestione in economia del servizio idrico da parte degli enti locali. A suo avviso, l’iscrizione al Registro delle imprese non sarebbe richiesta agli enti locali e il Comune, titolare della gestione secondo la normativa provinciale, non avrebbe potuto essere escluso. In secondo luogo, ha contestato l’applicazione vincolante della lex specialis, chiedendo un’interpretazione sistematica e ragionevole dell’avviso conforme all’assetto provinciale. In via subordinata, ha dedotto l’illegittimità dell’avviso per incongruità, contraddittorietà e disparità di trattamento, perché l’applicazione generalizzata e cumulativa dei requisiti di iscrizione al Registro delle imprese e di affidamento della gestione avrebbe escluso irragionevolmente i Comuni trentini. Invitalia ha resistito, formulando eccezioni preliminari e difese di merito.
La decisione
Con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., il TAR ha respinto le censure relative all’esclusione e ha dichiarato irricevibile per tardività la censura rivolta contro l’avviso. I requisiti soggettivi dell’art. 4, comma 1, dell’avviso erano previsti cumulativamente e dovevano sussistere alla data della domanda. Il requisito dell’iscrizione al Registro delle imprese, pacificamente non posseduto dal Comune, era riferito alla categoria dei proponenti ammessi alla Linea 1 e non poteva essere disapplicato mediante un’interpretazione sistematica incompatibile con il tenore letterale della clausola; inoltre, gli enti locali che gestiscono direttamente il servizio non rientrano nella categoria dei soggetti pubblici che svolgono attività analoghe alle imprese. La previsione della Linea 2, che menziona espressamente anche gli enti pubblici non economici, conferma che l’estensione soggettiva è stata stabilita solo quando espressamente indicata. La mancanza del requisito di iscrizione era autonomamente sufficiente a legittimare l’esclusione. Anche il distinto requisito dell’art. 4, comma 1, lett. e), relativo all’affidamento della gestione del servizio idrico, non comprende la gestione in economia, che è alternativa all’affidamento; la misura è diretta a sostenere la sostenibilità economico-finanziaria di gestori operanti secondo logiche di mercato, non la gestione diretta comunale. La censura subordinata contro l’avviso era irricevibile: le clausole erano immediatamente escludenti e lesive e avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine decorrente dalla pubblicazione dell’avviso del 29 aprile 2026, senza attendere l’atto applicativo vincolato. Le eccezioni preliminari ulteriori di Invitalia sono rimaste assorbite. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a) ed e), dell’Avviso pubblico
Dalla piana lettura dell’articolo 4 dell’Avviso, laddove esige che i proponenti presentino una serie di condizioni elencate in sequenza e senza alcuna congiunzione disgiuntiva, emerge in modo inequivoco che i requisiti soggettivi ivi prescritti debbano essere posseduti cumulativamente e sin dalla data di presentazione della domanda.
I requisiti soggettivi previsti per la Linea 1 sono cumulativi e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda; l’iscrizione al Registro delle imprese e l’affidamento della gestione costituiscono requisiti autonomamente rilevanti.
art. 4, comma 2, dell’Avviso pubblico
Una lettura sistematica dell’articolo 4 dell’Avviso conferma tale interpretazione. Il successivo comma 2, difatti, nel disciplinare la Linea di Intervento 2, prevede la partecipazione «anche degli Enti pubblici non economici».
L’espressa ammissione degli enti pubblici non economici alla Linea 2 conferma che l’ampliamento dei soggetti ammessi è previsto solo quando indicato specificamente; non può quindi estendersi per interpretazione alla Linea 1.
art. 10, comma 7, l.p. Trento n. 6/2004
Come confermato dalla stessa legge provinciale trentina (art. 10, comma 7, l.p. n. 6/2004), la gestione in economia è alternativa all'affidamento.
La gestione diretta in economia dell’ente locale è distinta dall’affidamento della gestione e non soddisfa il requisito dell’avviso che richiede un affidamento.
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, il Collegio ha dato avviso della possibile definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una procedura di sovvenzione elenca in forma cumulativa i requisiti soggettivi dei proponenti e richiede che siano posseduti alla data della domanda, l’assenza anche di un solo requisito autonomamente necessario è sufficiente a legittimare la non ammissione.
- L’interpretazione sistematica della lex specialis non può superare il suo tenore letterale né estendere l’ambito soggettivo della procedura a categorie non comprese; l’ammissione espressa di una categoria in una linea di intervento può confermare che tale estensione non opera in un’altra linea in assenza di analoga previsione.
- La gestione in economia di un servizio da parte dell’ente locale, quando la disciplina applicabile la distingue dall’affidamento, non integra un requisito della lex specialis che richieda l’affidamento della gestione.
- Le clausole di un avviso che impongono requisiti soggettivi immediatamente preclusivi e direttamente lesivi devono essere impugnate tempestivamente; la loro mancata impugnazione rende irricevibile la censura proposta soltanto contro il successivo atto vincolato di esclusione.
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