Cassazione Penale, Sentenza n. 23046/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di truffa (artt. 110, 640, 61 n.5 c.p.) commessa il 12/06/2020. L'imputata deduceva: (i) violazione degli artt. 24 Cost. e 601 c.p.p. perché la Corte d'appello avrebbe celebrato il giudizio senza accertare la regolarità delle notifiche e senza dichiarare la presenza/assenza dell'imputata; e violazione per l'assegnazione del procedimento a un giudice onorario di pace (GOP) non competente in ragione della pena edittale; (ii) vizio di motivazione e insufficienza di prova: l'unico elemento a carico sarebbe stata l'intestazione della carta prepagata sulla quale era stato accreditato il profitto, senza accertamenti sulla disponibilità concreta della carta, sui prelievi e senza prova del contatto con la persona offesa (mancanza del dolo); (iii) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p. (approfittamento delle opportunità offerte dalla rete), essendo la vittima capace di riconoscere la truffa; (iv) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per estemporaneità e minimo grado di colpevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: (i) la notifica del decreto d'appello era regolare (con consegna a mani e PEC alla difesa) e, trattandosi di giudizio cartolare, non era necessario accertare la presenza dell'imputata; (ii) l'assegnazione a giudice onorario non ha determinato nullità della decisione: il fascicolo era stato incardinato prima e la trattazione e la pronuncia sono intervenute in momento in cui la normativa (art. 550 c.p.p., dopo la riforma) consentiva la trattazione da parte del GOP; inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che la violazione delle norme di assegnazione ai giudici onorari "non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi"; (iii) sul piano di merito la Corte d'appello ha correttamente valutato le prove: l'accredito del profitto della truffa sulla carta prepagata intestata all'imputata, le ricariche multiple da diverse parti d'Italia (inclusa una ricarica della persona offesa), la denuncia di smarrimento presentata tardivamente e l'assenza di elementi contrari posti dalla difesa giustificano la conclusione che l'intestataria fosse beneficiaria e, quanto meno, concorrente nella truffa; (iv) l'aggravante della minorata difesa per l'uso della rete è stata correttamente applicata in ragione dello sfruttamento consapevole delle specifiche condizioni offerte dalla mobilità/anonimato della rete; (v) l'istanza di non punibilità ex art. 131-bis è stata motivatamente esclusa in considerazione delle modalità e del grado di colpevolezza. Conseguentemente il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Invocata dalla difesa in relazione al diritto di difesa e alla partecipazione al giudizio; la Corte ha ritenuto che la partecipazione non era necessaria nel giudizio cartolare e che le notifiche erano regolari, quindi nessuna lesione del diritto di difesa è emersa.
Codice di procedura penale, artt. 610 e 611
Richiamati per ricordare la disciplina del giudizio con contraddittorio scritto e la possibilità di mancata richiesta di trattazione orale; la Corte ha confermato che, in assenza di richiesta, il processo cartolare è regolare senza presenza delle parti.
D.lgs. n. 116/2017, art. 11, comma 6, lett. b), n. 1
Stabilisce limiti di assegnazione degli affari penali ai giudici onorari di pace; la Corte ha valutato la compatibilità temporale e la capacità del GOP di trattare il procedimento alla data della decisione.
Codice di procedura penale, art. 550, comma 1
"quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"
Definisce i limiti dei procedimenti che il pubblico ministero può citare direttamente e che possono essere trattati con strumenti semplificati; rilevante per valutare la competenza del GOP e i limiti della sua assegnabilità.
Codice penale, art. 640
Norma base della truffa; nel caso era contestata anche l'aggravante di cui al comma 2 (e 2-bis) che in origine prevedeva una pena maggiore, influenzando le questioni di competenza del giudice onorario.
Codice penale, art. 61, n. 5
Aggravante per avere approfittato delle condizioni di luogo (qui: uso della rete/tecnologie): la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante perché l'agente ha consapevolmente tratto vantaggio dalle modalità negoziali a distanza e dall'anonimato reso possibile dalla rete.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dalla difesa ma rigettata: la Corte ha motivato che le modalità e il grado di colpevolezza non consentivano l'operatività della causa.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; applicata nei confronti della ricorrente.
Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 8/2026)
"la violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del giudice"
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la violazione delle norme di assegnazione ai giudici onorari non determina nullità assoluta della decisione, orientamento decisivo per rigettare il motivo relativo alla illegittima assegnazione al GOP.
Giurisprudenza di merito richiamata (es. Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024)
Richiama il principio che l'aggravante per minorata difesa in contesti "on line" è configurabile quando l'autore abbia tratto consapevole vantaggio dall'uso della rete; usata per motivare l'applicazione dell'art. 61 n.5 nel caso concreto.
Massime di principio
- La regolarità della notifica e la possibilità di giudizio cartolare: se il decreto di citazione è stato validamente notificato (anche a mani proprie e con invio PEC alla difesa) e non è stata richiesta la trattazione orale, il giudizio cartolare è valido e non richiede l'accertamento della presenza materiale dell'imputato in udienza.
- Capacità del giudice e tempo di valutazione: la verifica della legittimità dell'assegnazione a giudici onorari si valuta rispetto al momento in cui il processo è trattato e deciso; le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che le violazioni organizzative di assegnazione non determinano automaticamente nullità assoluta della sentenza.
- Valore probatorio dell'intestazione di mezzi di pagamento: l'accredito del profitto del reato su una carta intestata a una persona costituisce elemento probatorio rilevante che, in assenza di elementi contrari forniti dalla difesa (es. prova di furto/smarrimento tempestivo, uso non autorizzato dimostrato), può giustificare l'affermazione di responsabilità anche in concorso.
- Aggravante per uso della rete (art. 61 n.5): questa aggravante si concretizza quando l'agente ha consapevolmente sfruttato le condizioni offerte dalla rete (anonimato, distanza, impossibilità di controllo) per trarre vantaggio; l'abilità informatica o la scarsa competenza della vittima non è il parametro decisivo, ma la concreta posizione di svantaggio indotta dalle modalità telematiche.
- Causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis): l'eccezione non opera automaticamente per condotte "occasionali"; occorre una valutazione complessiva delle modalità, del disvalore e del grado di colpevolezza; elementi fattuali concreti possono escludere l'operatività della causa.
- Onere difensivo: la mera contestazione astratta dei fatti probatori non è sufficiente; la difesa deve proporre elementi specifici e probanti che mettano in discussione la connessione tra la persona formalmente intestataria di strumenti di pagamento e la concreta disponibilità/uso degli stessi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23033/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23036/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23040/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23041/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23042/2026 del 23/06/2026
- Sentenza penale · 23 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23043/2026 del 23/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →