Ordinanza n. 1630/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, n. 1379/2026, che aveva sospeso gli atti di pianificazione di Roma Capitale limitatamente alla soppressione di alcune postazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva accolto la domanda cautelare proposta da privati, società e associazione in relazione agli atti comunali di pianificazione dei posteggi e alla soppressione di alcune postazioni. Il TAR aveva posto in discussione la legittimità dell'attività amministrativa sul presupposto della presunta illegittimità del cosiddetto “decreto Galloni”, d.m. 28 ottobre 2011. In appello cautelare il Comune ha sostenuto, in particolare, che le misure recepite negli atti comunali fossero riconducibili alle misure di protezione diretta dei beni culturali previste dall'art. 10 e dagli artt. 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, anziché alla diversa disciplina dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo, sulla quale aveva inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015; da ciò deriverebbe l'assenza della necessità di raggiungere un'intesa con la Regione. Sono stati inoltre prospettati i rischi derivanti dal mantenimento della sospensione cautelare sulla programmazione delle gare per l'assegnazione dei posteggi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. Ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ha giudicato plausibile che le misure previste dal d.m. 28 ottobre 2011 e recepite da Roma Capitale rientrassero nella protezione diretta dei beni culturali disciplinata dall'art. 10 e dagli artt. 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente non necessità dell'intesa regionale prevista per l'ambito dell'art. 52. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché, nel bilanciamento degli interessi, prevale l'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare per l'assegnazione dei posteggi secondo la programmazione comunale, senza che la soppressione di alcune postazioni ne impedisca lo svolgimento. L'ordinanza cautelare del TAR è stata quindi riformata e l'istanza cautelare proposta in primo grado è stata respinta. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Consente l'appello cautelare; nel caso concreto ha costituito la base normativa per accogliere l'appello e riformare l'ordinanza del TAR.
art. 10 d.lgs. n. 42/2004
La misura di protezione è stata ritenuta plausibilmente riconducibile alla protezione diretta dei beni culturali.
artt. 21-22 d.lgs. n. 42/2004
Le misure recepite negli atti comunali sono state ritenute, in sede cautelare, riconducibili alla disciplina della protezione diretta dei beni culturali.
art. 52 d.lgs. n. 42/2004
Il Collegio ha ritenuto che le misure non fossero riconducibili a tale disposizione e che, pertanto, non sembrassero necessitare dell'intesa con la Regione.
d.m. 28 ottobre 2011 (cosiddetto “decreto Galloni”)
Le misure in esso contenute, richiamate e recepite da Roma Capitale, sono state considerate plausibilmente legittime in quanto riconducibili agli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. n. 42/2004.
Massime di principio
- In sede cautelare, le misure amministrative di tutela direttamente riferite a beni culturali possono essere ricondotte agli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, anziché all'art. 52 del medesimo decreto, quando il contenuto e i richiami normativi dell'atto evidenzino una funzione di protezione diretta del bene.
- Quando la misura rientra nella protezione diretta dei beni culturali disciplinata dagli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, non risulta necessaria, secondo la valutazione cautelare, l'intesa con la Regione prevista per l'ambito di applicazione dell'art. 52 dello stesso decreto legislativo.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare per l'assegnazione dei posteggi può prevalere sull'interesse alla sospensione degli atti di pianificazione, quando la sospensione comprometta lo svolgimento della programmazione amministrativa senza che sia stata dimostrata, allo stato, l'illegittimità degli atti.
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