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Ordinanza

Ordinanza n. 12251/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 40349 inoltrata il : 21/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202511449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso avverso l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso era stato accolto con sentenza n. 507/2026. Dopo la pubblicazione della sentenza, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione è subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all'estero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere. Poiché il giudizio era già stato definito con una sentenza favorevole alla ricorrente, la dichiarazione successiva non è stata qualificata come rinuncia al ricorso suscettibile di determinare l'estinzione del giudizio, bensì come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata ritenuta espressione della libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giurisdizionale. Pertanto, il Collegio ha ritenuto di non dover adottare ulteriori decisioni sulla domanda e ha dichiarato il non luogo a provvedere.

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa rinuncia, dopo la pubblicazione della sentenza favorevole, agli effetti favorevoli della decisione, tale dichiarazione costituisce esercizio di una facoltà rimessa alla sua libera scelta e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giurisdizionale.
  • La rinuncia successiva alla pronuncia che ha già definito il giudizio non determina la necessità di una nuova decisione sul merito, sicché il giudice può dichiarare il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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