Cassazione Penale, Sentenza n. 31914/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso: vizio di motivazione relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria secondo la previgente legge n. 689/1981. Il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza da parte della Corte d'appello, che aveva escluso la richiesta sostenendo che la disciplina fosse abrogata per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che, benché la riforma (d.lgs. 150/2022) abbia introdotto un regime di 'pene sostitutive' generalmente più favorevole, nel caso concreto la nuova normativa non poteva trovare applicazione a causa della concessione della sospensione condizionale della pena al condannato, con la preclusione prevista dall'art. 61-bis della legge n. 689/1981. Tuttavia la Corte ha precisato che la previgente normativa (artt. 53 e ss. legge n. 689/1981), pur abrogata, rimane applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza. Il rigetto operato dalla Corte d'appello sulla base della sola abrogazione è stato considerato un errore/mancanza di motivazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino perché riesamini la domanda di applicazione della sanzione sostitutiva secondo la previgente disciplina.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il nuovo regime delle cosiddette 'pene sostitutive', in linea di principio più favorevole all'imputato, ma nel caso specifico non applicabile a causa della preclusione derivante dalla sospensione condizionale della pena.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Disciplina previgente delle sanzioni sostitutive; consente, secondo la previgente formulazione, la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e resta applicabile ai fatti commessi durante la sua vigenza, anche se abrogata successivamente.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per spiegare la preclusione: la concessione della sospensione condizionale della pena impedisce l'applicazione della nuova normativa sulle pene sostitutive nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando coesistono più regimi normativi si applica quello più favorevole all'imputato (principio favor rei).
- L'abrogazione di una norma non esclude la sua applicabilità ai fatti commessi durante la vigenza della norma stessa; la disciplina previgente può essere applicata se più favorevole.
- La concessione della sospensione condizionale della pena può precludere l'applicazione di normative successive che prevedono meccanismi di sostituzione della pena, conformemente a quanto previsto dall'art. 61-bis della legge n. 689/1981.
- La Corte d'appello non può rigettare una richiesta affermando semplicemente l'abrogazione di una norma senza verificare la possibile applicabilità della previgente disciplina ai fatti commessi sotto la sua vigenza; occorre motivazione specifica.
- In presenza di omessa o insufficiente motivazione su un motivo di impugnazione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare ad altra sezione per nuovo giudizio.
Testo integrale
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