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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29434/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IMU relativo agli anni 2012-2013. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che gli avvisi notificati fossero privi della scheda di accertamento richiamata nell’atto; che il Comune, rimasto contumace in primo grado, non potesse colmare in appello tale carenza documentale; e che, comunque, la documentazione prodotta in secondo grado non fosse idonea a dimostrare la corretta notifica degli atti completi di allegati. Con un ulteriore motivo lamentava l’insufficiente motivazione dell’avviso ai sensi dello Statuto del contribuente, osservando che l’IMU è tributo autoliquidato e che l’ente non avrebbe indicato con precisione gli elementi fattuali della pretesa. In subordine deduceva anche il vizio di valutazione delle prove documentali quanto alla mancata applicazione della riduzione del 50% per il degrado degli immobili. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che gli avvisi di accertamento dei tributi locali possono essere motivati per relationem e devono allegare o riprodurre l’atto presupposto solo se non già conosciuto dal contribuente; che la tardiva costituzione in primo grado non preclude la produzione di documenti in appello e non impedisce la difesa volta a contestare le allegazioni del ricorrente; che, una volta provata la notifica del plico, spetta al contribuente dimostrare che esso non contenesse gli atti o contenesse atti diversi; e che il preteso giudicato interno sulla mancata allegazione non sussisteva, perché quella parte della decisione non costituiva un capo autonomo. Il terzo motivo è stato anch’esso respinto, poiché la CTR aveva accertato documentalmente l’avvenuta applicazione della riduzione del 50% e la ricorrente non aveva fornito elementi decisivi contrari. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, compensando le spese del merito e ponendo a carico della società quelle del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla dedotta mancanza di allegazione della scheda di accertamento, alla motivazione dell’avviso IMU e alla pretesa omissione della riduzione per immobili in degrado. Ha inoltre confermato che il Comune, pur contumace in primo grado, poteva produrre in appello gli avvisi con i relativi allegati e che il contribuente non aveva assolto l’onere di provare che il plico notificato fosse privo dei documenti richiamati. Le spese di merito sono state compensate per il mutamento del quadro giurisprudenziale; le spese di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere la formazione di un giudicato interno su una mera argomentazione della sentenza di primo grado, non su un capo autonomo.

  • art. 2719 c.c.

    Invocato dal ricorrente per il disconoscimento delle copie prodotte; la Corte precisa che tale disconoscimento riguarda la conformità della copia all’originale e non prova che il plico notificato fosse privo di contenuto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all’onere della prova: il contribuente, una volta provata la notifica del plico, deve dimostrare l’eventuale mancanza degli atti allegati o la loro difformità.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo, in relazione al regime dell’appello nel processo tributario e alla contestazione delle statuizioni di primo grado.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per il disconoscimento delle copie; la Corte osserva che ciò non equivale a prova della mancata inclusione degli allegati nel plico notificato.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La Corte ribadisce che gli atti impositivi devono essere motivati con chiarezza e trasparenza, con possibilità di motivazione per relationem nei limiti consentiti dalla legge.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    È la base normativa per gli avvisi di accertamento dei tributi locali: l’atto deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche e può richiamare altri atti se allegati, riprodotti o già conosciuti dal contribuente.

  • art. 1335 c.c.

    È richiamato per la presunzione di conoscenza dell’atto una volta pervenuto all’indirizzo del destinatario.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione di conoscenza e la prova della notifica vengono ricondotte a presunzioni semplici fondate su circostanze univoche e concludenti.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per chiarire che il divieto di eccezioni nuove in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese e la produzione documentale consentita nel processo tributario.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel contesto processuale tributario per il regime probatorio e documentale nel giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte non vi ravvisa un vizio, perché la CTR aveva esaminato la documentazione e motivato la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali la motivazione può essere resa per relationem, purché l’atto richiami o riproduca l’atto presupposto in modo sufficiente e, se necessario, lo alleghi, salvo che esso sia già conosciuto o ricevuto dal contribuente.
  • Nel processo tributario la parte rimasta contumace in primo grado conserva la possibilità di difendersi in appello mediante produzione documentale, perché il divieto di nuove eccezioni riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o la confutazione della pretesa avversaria.
  • La prova della regolare notifica del plico è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento; una volta provata la consegna al destinatario, incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare che il plico non contenesse l’atto richiamato o contenesse un atto diverso.
  • Il disconoscimento della conformità delle copie all’originale non equivale, di per sé, a prova della mancanza degli allegati nel plico notificato.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi e decisori della sentenza, non su mere argomentazioni o su presupposti logici della decisione.
  • Per dedurre con successo un vizio di valutazione delle prove documentali occorre confrontarsi con il contenuto degli atti effettivamente esaminati dal giudice di merito e indicare in modo specifico gli elementi decisivi trascurati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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