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Ordinanza

Ordinanza n. 1971/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; - per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 12.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione all'immatricolazione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, graduatoria nazionale del semestre filtro e atti presupposti, nonché dinieghi o limitazioni all'accesso alla documentazione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione, la graduatoria nazionale e gli atti ministeriali e universitari relativi al semestre filtro per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'immatricolazione, eventualmente in soprannumero, e all'accesso integrale agli atti delle prove. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dei criteri di formazione della graduatoria introdotti dal d.m. n. 1115/2025, la violazione della par condicio per la presenza di commissioni diverse presso gli Atenei, irregolarità nella correzione e nella valutazione dei quesiti, erroneità o ambiguità di alcuni quesiti, violazione dell'anonimato, disomogeneità delle modalità formative e di svolgimento delle prove, mancata attribuzione o redistribuzione di posti, illegittimità della determinazione del fabbisogno professionale e del contingente nazionale dei posti disponibili, nonché violazioni relative all'accesso agli atti. Ha inoltre contestato la mancata ammissione in posizione utile, deducendo il diritto all'accesso al corso prescelto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che le censure non presentassero, allo stato della sommaria delibazione, una prognosi favorevole. Il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, inserito nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole né sproporzionato: esso amplia la platea dei candidati ammessi in graduatoria, ma li ordina per fasce in base al numero delle sufficienze e alle modalità di conseguimento, preservando la posizione dei candidati che avevano superato tutte le prove secondo le regole originarie. La ricorrente, avendo conseguito una sola sufficienza, è stata inserita in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, ma si è collocata in posizione non utile; la mancata immatricolazione è quindi dipesa dalla posizione in graduatoria e non da un vizio della procedura. È stata altresì rilevata la mancata dimostrazione della prova di resistenza, non essendo stato provato che l'accoglimento delle censure avrebbe comportato il conseguimento di una posizione utile. La censura sulla par condicio è stata ritenuta generica e irrilevante per le domande a risposta multipla, mentre non sono stati allegati elementi concreti di difformità nella valutazione delle risposte aperte. L'eventuale mancato accesso agli atti è stato ritenuto questione distinta dalla legittimità della procedura. Le censure sui quesiti e sulle modalità di valutazione sono state giudicate generiche e, comunque, l'eventuale erroneità di singoli quesiti potrebbe incidere sul solo elaborato individuale, senza determinare l'invalidità dell'intera procedura. La dedotta violazione dell'anonimato è stata ritenuta meramente ipotetica, in assenza di prova di una concreta possibilità di collegare gli elaborati ai candidati durante la correzione. Le censure sui posti disponibili e sulla redistribuzione dei contingenti sono state ritenute carenti di interesse per difetto della prova di resistenza; quelle sul fabbisogno e sul contingente sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute quale amministrazione necessaria e, comunque, non supportate dalla deduzione di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico. Le ulteriori doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state ritenute generiche. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con pubblicazione del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, quantificate in euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La misura cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; il TAR ha escluso, nella sommaria delibazione, una prognosi favorevole delle censure.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo di riferimento per il nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina, articolato attraverso il semestre filtro e la graduatoria nazionale.

  • d.m. n. 1115/2025

    Ha introdotto criteri ulteriori per la formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento anche di candidati con una sola sufficienza e prevedendo fasce e penalizzazioni idonee a preservare la priorità dei candidati che avevano superato tutte le prove secondo la disciplina originaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all'inammissibilità delle censure sul fabbisogno e sul contingente dei posti, per la mancata evocazione dell'amministrazione necessaria.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami, necessaria quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, da effettuarsi indicando i destinatari e pubblicando l'elenco nominativo dei controinteressati.

  • art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 264/1999

    Richiamato tra i parametri concernenti la determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi a numero programmato.

  • art. 3, comma 2, lettere a), b), c), l. n. 264/1999

    Richiamato in relazione alla determinazione del potenziale formativo degli Atenei.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    Secondo il principio richiamato, le irregolarità formali nelle prove selettive non determinano automaticamente l'illegittimità della procedura; occorre la prova di una concreta violazione delle garanzie di anonimato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando le censure non consentano una prognosi favorevole e non sia dimostrato che l'eventuale accoglimento avrebbe condotto il candidato a una posizione utile: la prova di resistenza costituisce requisito necessario per contestare l'esito di una procedura selettiva.
  • Un sistema di graduatoria che amplia la platea degli ammessi rispetto alle regole originarie può risultare ragionevole e proporzionato se ordina i candidati per fasce secondo la loro maggiore o minore prossimità ai requisiti originariamente previsti, preservando la priorità di chi li aveva integralmente soddisfatti.
  • Nelle procedure selettive, la contestazione dell'impiego di commissioni diverse o di modalità valutative differenziate deve essere sorretta da elementi concreti che dimostrino una difformità effettiva di valutazione; deduzioni generiche non sono sufficienti a provare la violazione della par condicio.
  • L'eventuale erroneità o ambiguità di singoli quesiti, ove dimostrata, incide normalmente sulla valutazione dell'elaborato del candidato interessato e non comporta di per sé l'invalidità integrale della procedura, salvo che sia provata una concreta incidenza sull'esito generale della selezione.
  • La violazione dell'anonimato nelle prove selettive non può essere affermata sulla base di mere ipotesi circa la gestione dei codici o dei plichi: è necessaria la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato all'identità del candidato nella fase di correzione.
  • Le censure concernenti la determinazione del fabbisogno professionale e del contingente dei posti disponibili richiedono la partecipazione in giudizio dell'amministrazione necessaria e sono sindacabili solo entro i limiti della manifesta irragionevolezza o dell'errore macroscopico, trattandosi di valutazioni tecnico-amministrative complesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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