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Sentenza

Sentenza n. 517/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione, rettificata per errore materiale, dell’appalto per la costruzione della rete gas nel Comune di Auronzo di Cadore a favore dell’impresa controinteressata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella procedura negoziata per lavori nel settore speciale gas ed energia termica, ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’impresa prima classificata, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’aggiudicazione in proprio favore. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 113 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, nonché un eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l’aggiudicataria non avesse indicato nello Scoring Model tutti i macchinari necessari per il rifacimento degli asfalti e il ripristino dei manti di usura. Secondo la ricorrente, la mancata dichiarazione di subappalto, l’assenza di avvalimento e la mancata produzione di contratti di noleggio o lettere di impegno avrebbero dimostrato l’assenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 167-169 del medesimo decreto, della lex specialis e del regolamento fornitori, sostenendo che l’aggiudicataria avesse omesso di dichiarare tre presunte condanne penali riguardanti il proprio amministratore unico, la revoca del rating di legalità da parte dell’AGCM e una misura interdittiva a contrarre adottata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008. Tali omissioni, secondo la ricorrente, avrebbero integrato un grave illecito professionale o dichiarazioni false e fuorvianti, idonee a influenzare il processo decisionale dell’ente aggiudicatore.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha distinto i requisiti di partecipazione dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Lo Scoring Model aveva la sola funzione di individuare gli elementi e i pesi per l’attribuzione del punteggio tecnico e non imponeva la dichiarazione di tutti i mezzi necessari per ogni singola lavorazione. I requisiti di capacità tecnica e professionale erano invece quelli indicati nella Lettera di invito: feedback operativo almeno pari a 60 e qualificazione in almeno una delle categorie merceologiche richieste. L’aggiudicataria risultava qualificata per entrambe le categorie e tale qualificazione presupponeva il possesso dei macchinari necessari anche per le lavorazioni relative agli asfalti e ai manti di usura. Inoltre, l’impresa possedeva attestazione SOA OG6, classifica VIII, di importo superiore al valore dell’appalto; tale attestazione costituiva, ai sensi dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, condizione sufficiente per dimostrare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’affidamento dei lavori. La mancata indicazione di singole macchine nello Scoring Model, comunque utilizzabili per lavorazioni secondarie, non dimostrava dunque l’assenza dei requisiti e non impediva la partecipazione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato anzitutto che le presunte condanne penali erano state dedotte sulla base di notizie di stampa, senza produzione delle sentenze. I certificati del casellario giudiziale dell’amministratore unico non riportavano tali condanne, mentre le vicende relative agli infortuni sul lavoro risultavano concluse con archiviazione o estinzione del reato. In ogni caso, anche ove fossero esistite condanne rilevanti ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, i fatti erano anteriori di oltre tre anni all’indizione della gara e non avrebbero potuto fondare l’esclusione ai sensi dell’art. 96, comma 10, lett. a), del d.lgs. 36/2023. La mancata dichiarazione della revoca del rating di legalità non integrava un grave illecito professionale, poiché il rating ha funzione premiale e non sanzionatoria; la sua mancanza non produce effetti espulsivi. La lex specialis richiedeva soltanto l’indicazione del possesso del rating ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, sicché era sufficiente dichiararne l’assenza e autoassegnarsi zero punti. Infine, la misura interdittiva a contrarre adottata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 era stata dichiarata nel DGUE e aveva cessato di produrre effetti prima della presentazione dell’offerta; pertanto non sussisteva una causa di esclusione attuale ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. a), del d.lgs. 36/2023. Esclusa l’illegittimità delle dichiarazioni rese, è stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla dichiarazione sui requisiti in materia di salute e sicurezza. Il contratto era stato stipulato nelle more del giudizio. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 36/2023

    La procedura concerne un appalto nei settori speciali, relativo al gas e all’energia termica.

  • art. 168 d.lgs. 36/2023

    La procedura negoziata è stata svolta nell’ambito del sistema di qualificazione dell’ente aggiudicatore.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla disponibilità dei mezzi e ai requisiti tecnici, ma ritenuto non fondativo dell’esclusione dedotta.

  • artt. 94, comma 5, lett. a), 95, comma 1, lett. e), 96, comma 10, lett. a), e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Le disposizioni sono state esaminate con riguardo alle cause di esclusione, all’omissione di informazioni rilevanti, al grave illecito professionale e alla rilevanza temporale degli illeciti; il TAR ha escluso che ricorressero i relativi presupposti.

  • artt. 167, 168 e 169 d.lgs. 36/2023

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli appalti nei settori speciali e del sistema di qualificazione; non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • art. 1, comma 2, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    L’attestazione SOA è stata ritenuta condizione necessaria e sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

  • art. 25-septies d.lgs. 231/2001

    Richiamato per chiarire la possibile responsabilità amministrativa dell’ente per lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; la fattispecie non è stata ritenuta rilevante ai fini espulsivi nel caso concreto.

  • art. 5-ter d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Il rating di legalità ha funzione premiale e non sanzionatoria; la sua revoca o il suo mancato possesso non determinano di per sé l’esclusione dalla gara.

  • art. 14 d.lgs. 81/2008

    La misura interdittiva a contrarre, già cessata prima della presentazione dell’offerta, non costituisce una causa di esclusione attuale.

  • art. 120 c.p.a.

    Applicato quale rito speciale in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis distingue i requisiti di partecipazione dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, l’omessa indicazione nello schema di valutazione di singoli mezzi o attrezzature non può fondare l’esclusione se tale schema è destinato esclusivamente all’attribuzione del punteggio e non prescrive il possesso o la dichiarazione di tutti i mezzi necessari per ogni lavorazione.
  • Nel sistema di qualificazione di un ente aggiudicatore, il possesso della qualificazione richiesta dalla lex specialis può costituire condizione sufficiente per dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’operatore, quando la qualificazione stessa presupponga il possesso dei mezzi necessari all’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto.
  • L’attestazione SOA posseduta per categoria e classifica adeguate costituisce, ai sensi dell’Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, condizione necessaria e sufficiente per dimostrare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
  • La mancata dichiarazione di vicende penali non integra un grave illecito professionale quando i procedimenti si siano conclusi con archiviazione o estinzione del reato e, comunque, i fatti siano temporalmente estranei al periodo rilevante previsto dall’art. 96, comma 10, lett. a), del d.lgs. 36/2023.
  • Il rating di legalità ha natura premiale e non sanzionatoria: il suo mancato possesso o la sua revoca non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, salvo che la lex specialis attribuisca al relativo dato una diversa e legittima funzione.
  • Una misura interdittiva a contrarre ormai cessata prima della presentazione dell’offerta non integra la causa di esclusione fondata sull’attualità del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneSettori speciali e contratti esclusiRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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