Cassazione Civile, Ordinanza n. 02828/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Stradale nei confronti del conducente di un pullman e, in via di responsabilità collegata, della società di trasporto proprietaria/gestore del mezzo, per violazione dell'art. 179, commi 2 e 9, C.d.S., perché durante il controllo non risultava inserita la carta tachigrafica. La società ha opposto il verbale sostenendo che si fosse trattato di un malfunzionamento temporaneo, improvviso e non prevedibile del cronotachigrafo, non imputabile né al conducente né all'azienda; ha inoltre dedotto la mancata contestazione immediata e ha lamentato il diniego delle prove richieste. In cassazione ha articolato cinque motivi: omessa pronuncia e vizio motivazionale sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado; violazione dell'art. 179 C.d.S. per l'insussistenza della violazione e per il preteso caso fortuito; violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. per mancata contestazione immediata; violazione dell'art. 10 del Reg. CE n. 561/2006 sulla responsabilità dell'impresa; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che il Tribunale aveva comunque esaminato l'opposizione e non vi era omessa pronuncia; ha poi rilevato che la contestazione immediata non era necessaria, poiché la violazione era stata accertata successivamente e rientrava nell'ipotesi che consente la contestazione differita. Nel merito, ha ribadito che in tema di cronotachigrafo le imprese di trasporto rispondono sia per le violazioni direttamente imputabili agli obblighi propri, sia solidalmente per quelle commesse dai conducenti, e che per escludere la colpa non basta allegare un generico guasto o caso fortuito, occorrendo provare di aver vigilato sul regolare funzionamento del dispositivo e sulla corretta messa in circolazione del veicolo. Poiché la società non aveva fornito prova positiva del malfunzionamento non imputabile e gli accertamenti della Polizia indicavano che nel periodo controllato non era stata inserita alcuna scheda tachigrafa, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta qualsiasi decisione su un capo di domanda o di eccezione.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Richiamato come parametro dei motivi; il vizio motivazionale è stato ritenuto non più sindacabile nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
La censura ex art. 360, n. 5, è stata ritenuta inammissibile perché l'appello aveva confermato la decisione di primo grado con la medesima motivazione.
art. 179 C.d.S.
"chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo... oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente"
La circolazione con cronotachigrafo non funzionante o senza inserimento della scheda integra violazione sanzionabile; il titolare/impresa deve vigilare sul funzionamento e sulla messa in circolazione del mezzo.
art. 200 C.d.S.
La contestazione immediata non è obbligatoria quando ricorrono le condizioni per la contestazione differita previste dalla legge.
art. 201 C.d.S.
È applicabile la contestazione differita quando l'infrazione è accertata successivamente e non è possibile contestarla al conducente al momento del fatto.
art. 10 Reg. CE n. 561/2006
Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai conducenti e devono organizzare l'attività, impartire istruzioni e svolgere controlli regolari.
art. 32 Reg. CE n. 561/2006
Impone l'uso corretto e il buon funzionamento del tachigrafo e delle carte/fogli di registrazione.
art. 33 Reg. CE n. 561/2006
Impone all'impresa formazione, istruzioni e controlli periodici per garantire il corretto uso dei tachigrafi.
art. 3 L. 689/1981
Nelle sanzioni amministrative è richiesta la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa, superabile solo provando di aver agito senza colpa.
art. 5 L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato per qualificare le posizioni del proprietario e del conducente come concorso di persone.
art. 6 L. 24 novembre 1981, n. 689
Esclusa la sua applicazione come schema di mera responsabilità solidale nella fattispecie considerata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicata la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Rilevano i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni per violazioni sul cronotachigrafo, l'impresa di trasporto risponde non solo delle infrazioni direttamente imputabili al conducente, ma anche per l'inadempimento dei propri obblighi di organizzazione, vigilanza, istruzione e controllo.
- Per escludere la colpa dell'impresa non è sufficiente allegare un generico guasto o un caso fortuito: occorre provare di aver diligentemente controllato il funzionamento del tachigrafo e di aver verificato le condizioni del veicolo prima della circolazione.
- La mancata contestazione immediata non comporta illegittimità della sanzione quando l'infrazione sia stata accertata successivamente e ricorrano i presupposti per la contestazione differita previsti dal Codice della strada.
- In tema di sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, che può essere superata solo con prova positiva dell'assenza di colpa.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste soltanto se il giudice non decide affatto su un capo di domanda o eccezione; non è configurabile quando la questione risulti comunque esaminata, anche sinteticamente, nella motivazione.
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