Sentenza n. 1357/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento della Questura di Bologna, di data -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata dalla Questura sulla base di un giudizio di pericolosità sociale derivante da una condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni e ulteriori aggravanti, commessi in ambito familiare ai danni della sorella, nonché da un decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p. Ha dedotto la violazione del principio di unità familiare, l'insufficienza del mero richiamo ai precedenti penali e la necessità di una valutazione complessiva della sua situazione personale, sociale, familiare e lavorativa. Ha inoltre invocato la Convenzione sui diritti del fanciullo, il diritto dei minori alla crescita con entrambi i genitori e l'art. 8 CEDU. Nel corso del giudizio ha chiesto la rimessione in termini per il deposito di documentazione relativa, tra l'altro, alla gravidanza della compagna, alla convivenza con cittadini italiani, alla proprietà immobiliare e all'attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha respinto la richiesta di rimessione in termini, ritenendo irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento del 2022 la documentazione tardivamente prodotta e i fatti sopravvenuti, poiché la legittimità della revoca deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, o al più della notificazione. Tali elementi potranno eventualmente rilevare nell'ambito di una futura richiesta di diverso titolo di soggiorno. Nel merito, il TAR ha applicato l'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998, rilevando che la revoca del permesso UE non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di condanne penali, ma richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale, motivato attraverso una valutazione complessiva della personalità e della condotta dello straniero, tenendo conto anche della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, la Questura aveva adeguatamente motivato l'attualità della pericolosità valorizzando la gravità, la tipologia e la reiterazione delle condotte violente e vessatorie commesse in ambito familiare, nonché il grave allarme sociale e la lesione di beni fondamentali, pur considerando la regolare permanenza, l'attività lavorativa e i legami familiari dell'interessato. Il giudizio amministrativo non è apparso affetto da manifesta illogicità o irragionevolezza. Il TAR ha inoltre ritenuto insussistente la dedotta violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, poiché non era stata provata la presenza di figli minori né risultava che tale circostanza fosse stata rappresentata nel procedimento. Quanto all'art. 8 CEDU, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel caso concreto, l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto all'interesse all'unità familiare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio [...] il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La valutazione di pericolosità sociale non può tradursi in un automatismo fondato sulle condanne penali, ma deve considerare la complessiva personalità e condotta dello straniero, insieme alla durata del soggiorno e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [...] è revocato [...] quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
La sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste per il rilascio, inclusa la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, legittima la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La mera convivenza con familiari cittadini italiani non esclude automaticamente la rilevanza dell'ostatività connessa alla pericolosità sociale, secondo la valutazione effettuata nel caso concreto.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
I vincoli familiari devono essere considerati nella valutazione della posizione dello straniero, ma non prevalgono necessariamente sull'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La presenza di cause ostative legate alla pericolosità può impedire il rilascio di titoli di soggiorno anche in presenza di legami familiari con cittadini italiani, secondo la ponderazione svolta dall'amministrazione.
art. 8 CEDU
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità [...] se non [...] per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico [...] la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
L'ingerenza nella vita familiare derivante dalla revoca del titolo di soggiorno può essere giustificata quando sia prevista dalla legge e necessaria e proporzionata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La decisione è stata assunta nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito richiamato dal provvedimento.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sull'art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, non può essere adottata automaticamente per la sola esistenza di condanne penali: occorre un concreto e attuale giudizio di pericolosità sociale, adeguatamente motivato mediante la valutazione della gravità e tipologia dei reati, della condotta complessiva, della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
- Nell'esercizio della discrezionalità in materia di ordine e sicurezza pubblica, l'amministrazione può attribuire particolare rilievo a condotte violente, reiterate e commesse in ambito familiare, quando tali elementi rendano ragionevolmente attuale il giudizio di pericolosità sociale e non evidenzino manifesta illogicità o irragionevolezza.
- I legami familiari, l'inserimento lavorativo e la regolare permanenza dello straniero devono essere considerati nella valutazione sulla revoca del permesso UE di lungo periodo, ma non impediscono il provvedimento quando, alla luce della concreta condotta dell'interessato, l'interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica risulti prevalente.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, sicché fatti sopravvenuti e documenti tardivamente prodotti non possono incidere sulla validità originaria dell'atto, potendo eventualmente rilevare nell'ambito di un nuovo procedimento per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
- La deduzione della violazione dei diritti dei minori e della vita familiare richiede la prova dell'effettiva esistenza dei relativi presupposti e della loro rappresentazione all'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento; in mancanza, tali circostanze non possono fondare l'illegittimità della revoca.
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