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Sentenza

Sentenza n. 4996/2026 - Napoli, Sezione 4

contro il silenzio serbato in ordine all’atto stragiudiziale di invito, diffida e messa in mo-ra notificato da esso gen. Giovanni Esposito Alaia al Comune di Napoli in data 14 maggio 2025, di cui meglio si riferisce infra; E PER LA DECLARATORIA dell’illegittimità di tale silenzio, nonché dell’obbligo del Comune di Napoli di provvedere in ordine alle richieste contenute nel detto atto di diffida e di adottare i provvedimenti ivi precisati.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Napoli sull'istanza di accesso documentale contenuta nell'atto di invito, diffida e messa in mora notificato il 14 maggio 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio del Comune di Napoli sulle richieste formulate con un atto stragiudiziale di invito, diffida e messa in mora, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio ha dichiarato che l'istanza di accesso ai documenti amministrativi, proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, era stata esitata dall'amministrazione nei giorni 9 e 13 aprile 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva provveduto sull'istanza di accesso durante il giudizio. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso, depositato il 7 gennaio 2026, avesse avuto efficacia causale sulla successiva determinazione ostensiva del Comune, adottata il 9 e il 13 aprile 2026. Per tale ragione ha condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Disciplina l'istanza di accesso documentale alla quale l'amministrazione ha dato riscontro nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione provvede sull'istanza oggetto di un ricorso avverso il silenzio durante il giudizio, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Se il ricorso avverso il silenzio ha avuto efficacia causale sulla successiva adozione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione può essere condannata alle spese di lite anche in caso di cessata materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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