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Sentenza

Sentenza del 24/01/2017 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento imposte dirette - abuso del diritto - fatti indice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito d’impresa per il 2009, ritenendo indebita la deduzione di costi, in particolare dei canoni relativi al leasing dell’immobile e delle spese per carburante. Secondo l’Ufficio, l’interposizione di una società immobiliare, che aveva concesso l’immobile in leasing o locazione commerciale al contribuente, costituiva un’operazione priva di effettiva sostanza economica e costruita essenzialmente per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Il contribuente aveva contestato, tra l’altro, la validità della sottoscrizione dell’avviso, l’applicazione dell’abuso del diritto, l’assenza del contraddittorio preventivo, la tardività dell’appello dell’Ufficio e la non riconoscibilità dei costi.

La decisione

La C.T.P. di Treviso aveva inizialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo regolare la delega di firma, deducibili i canoni di leasing e non dimostrato l’intento elusivo; aveva inoltre escluso l’obbligatorietà dell’indicazione dei chilometri per i costi di carburante. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha riformato la sentenza e respinto il ricorso originario contro gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto sussistente l’abuso del diritto perché l’operazione immobiliare appariva priva di sostanza economica, non coerente con gli obiettivi economici dichiarati e finalizzata essenzialmente a conseguire indebiti vantaggi fiscali mediante la deduzione dei canoni. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 14.000 euro oltre al 15% per rimborso delle spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 10-bis della legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente

    L’abuso del diritto ricorre quando una o più operazioni prive di sostanza economica realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

    La norma tutela la libertà del contribuente di scegliere tra operazioni lecite fiscalmente meno onerose, ma consente di disconoscere quelle operazioni che, pur formalmente lecite, siano prive di sostanza economica, non coerenti con gli obiettivi perseguiti e prevalentemente finalizzate a vantaggi fiscali indebiti.

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

    È stato richiamato dal contribuente in relazione alle garanzie procedimentali previste per le contestazioni antielusive; la decisione, tuttavia, ha accolto la ricostruzione dell’Agenzia sull’abuso del diritto.

  • Art. 54 del TUIR, come modificato dalla legge finanziaria per il 2007

    La disposizione è stata invocata dall’Agenzia con riguardo alla deducibilità dei costi sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale; la Commissione ha comunque fondato principalmente la decisione sulla natura abusiva e priva di sostanza economica dell’operazione.

  • Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    L’Agenzia ne ha denunciato la violazione per carenza e illogicità della motivazione della sentenza di primo grado.

  • Art. 6 della direttiva UE 2016/1164

    Norma generale antiabuso.

    È stato richiamato quale riferimento europeo in materia di pratiche antielusive e di contrasto alle operazioni prive di effettiva sostanza economica.

Massime di principio

  • La scelta di un’operazione fiscalmente più conveniente non costituisce, da sola, abuso del diritto: occorre dimostrare che l’operazione sia priva di valide ragioni extrafiscali non marginali.
  • Per configurare l’abuso devono essere valutati congiuntamente il vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e la non coerenza tra gli strumenti giuridici utilizzati e gli obiettivi economici dichiarati.
  • L’interposizione di società o soggetti collegati e la costruzione di operazioni immobiliari o finanziarie circolari possono essere considerate abusive quando non producono un’effettiva utilità economica diversa dal risparmio d’imposta.
  • Il contribuente deve poter documentare le ragioni organizzative, gestionali, commerciali o finanziarie dell’operazione e dimostrare che essa sarebbe stata conveniente o necessaria anche indipendentemente dal beneficio fiscale.
  • L’Amministrazione non può limitarsi a rilevare che l’operazione è fiscalmente vantaggiosa: deve provare gli elementi concreti che evidenziano la prevalenza del vantaggio fiscale e la mancanza di sostanza economica.
  • In presenza di un’operazione ritenuta abusiva, l’Amministrazione può disconoscere i vantaggi fiscali ottenuti e recuperare a tassazione i costi o le deduzioni, con possibile condanna del contribuente alle spese di giudizio.

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