Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, della sentenza n. 591/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 17.4.2024 all’esito del procedimento iscritto al N.R.G. 2729/2023;

Giustizia amministrativa202501338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 591/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, notificata in forma esecutiva al Ministero il 26 aprile 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, nonché la persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale. In particolare, non risultava provato il riconoscimento in suo favore della Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, nell'importo stabilito dalla sentenza civile, pari a euro 1.000 oltre accessori. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati la notifica del titolo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha accertato che le statuizioni della sentenza civile non avevano ricevuto esecuzione, non essendo stata dimostrata l'assegnazione della Carta elettronica del docente per le annualità indicate. Ha ordinato al Ministero di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha escluso compensi per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni consente la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio oggetto della condanna civile e dell'ordine di esecuzione impartito al Ministero.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri la notifica del titolo esecutivo all'amministrazione, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e la persistente inesecuzione delle statuizioni giudiziali.
  • In presenza di un giudicato che impone il riconoscimento di un beneficio amministrativo o economico, l'amministrazione deve adottare tutti gli atti necessari alla sua concreta attribuzione entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; l'amministrazione deve attivarsi per reperire e rendere disponibili le somme dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla documentata persistente inerzia, e può attribuirgli anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.