Cassazione Penale, Ordinanza n. 29578/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione/porto di arma impropria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione per mancata illustrazione delle ragioni della qualificazione del manufatto sequestrato come arma impropria, sostenendo che avrebbe dovuto essere verificata la possibilità di ricondurlo a un'arma propria. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che non sarebbero stati valorizzati gli elementi favorevoli emersi dalle circostanze del rinvenimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva spiegato come l'oggetto sequestrato fosse un atto ad offendere rientrante nella categoria delle armi improprie, mentre il ricorrente si era limitato a sollecitare un ulteriore accertamento senza confutare le argomentazioni già svolte. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il ricorrente non aveva dedotto alcun concreto profilo di illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ma si era limitato a richiamare elementi di fatto favorevoli non decisivi. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 110/1975
La disposizione è richiamata come norma incriminatrice sulla base della quale l'imputato è stato condannato per la detenzione/porto dell'oggetto qualificato come arma impropria.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica dell'oggetto sequestrato è inammissibile se si risolve in una censura meramente assertiva o generica, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito abbia spiegato le ragioni della qualificazione del bene come arma impropria, il ricorrente deve indicare puntualmente quali profili logici o giuridici renderebbero erronea tale valutazione; la mera richiesta di un diverso accertamento di fatto non è sufficiente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo attraverso la deduzione di un effettivo vizio motivazionale o di illogicità manifesta; non basta contrapporre generici elementi favorevoli o circostanze di mero fatto già implicitamente valutate dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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