Cassazione Civile, Ordinanza n. 13544/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito di lavoro in una procedura fallimentare: il giudice delegato aveva ammesso il credito solo per il trattamento di fine rapporto, rigettandolo invece per le mensilità retributive asseritamente non pagate tra gennaio 2010 e maggio 2011, ritenendo operante la prescrizione presuntiva annuale ex art. 2955 c.c. eccepita dal curatore. In opposizione ex art. 98 l. fall. il Tribunale di Catania aveva confermato il rigetto, valorizzando il giuramento decisorio deferito dalla creditrice al curatore: alla domanda se sapesse o meno del pagamento degli stipendi, il curatore aveva risposto "non ho conoscenza". Il Tribunale, richiamando un precedente di legittimità, ha interpretato tale risposta in modo favorevole al curatore, ritenendo non superata la presunzione di pagamento. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2955, 2959 e 2960 c.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la dichiarazione di non conoscenza resa dal curatore non potesse essere interpretata a favore di quest’ultimo; 2) violazione dell’art. 2948, comma 4, c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni e quindi non erano prescritti; 3) violazione dell’art. 2709 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le buste paga non quietanzate, insieme ad altri documenti contabili, costituivano prova del credito e che il giudice di merito non le aveva esaminate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Catania in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione allo stato passivo attenendosi al principio di diritto secondo cui, nell’accertamento del passivo fallimentare, se il curatore eccepisce una prescrizione presuntiva e, a fronte del giuramento decisorio deferitogli dal creditore, dichiara di non sapere se il pagamento sia avvenuto, tale dichiarazione produce gli effetti del mancato giuramento, quindi è in danno del creditore e non a favore della curatela. Il giudice del rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio, comprese quelle di cassazione.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma processuale dell’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda della creditrice.
art. 2955 c.c.
prevede la prescrizione presuntiva annuale invocata dal curatore per i crediti retributivi contestati.
art. 2959 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla prova contraria e sugli effetti della prescrizione presuntiva.
art. 2960 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prova e superamento della presunzione di pagamento.
art. 2948, comma 4, c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
art. 2709 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia probatoria delle buste paga e degli altri documenti contabili.
art. 2704 c.c.
citato dalla ricorrente in relazione all’opponibilità della prova documentale al fallimento.
art. 360, numero 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza difensiva contro l’interpretazione data alla risposta del curatore.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
richiamato dalla Corte per rinviare alla motivazione delle Sezioni Unite senza ripeterla integralmente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento del credito sia avvenuto, resa a fronte di giuramento decisorio deferito dal creditore, equivale agli effetti del mancato giuramento e opera in danno del creditore, non in favore della curatela.
- Il principio sopra indicato vale non solo per la prescrizione presuntiva triennale, ma in generale per tutte le ipotesi di prescrizione presuntiva eccepita dal curatore nell’accertamento del passivo fallimentare.
- Quando il giudice di merito attribuisce alla formula "non ho conoscenza" un significato opposto a quello di legge e di giurisprudenza consolidata, il decreto di rigetto dell’opposizione è cassabile per violazione di legge.
- L’accoglimento di un motivo fondato sulla corretta regolazione degli effetti del giuramento decisorio assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongano un diverso esito della verifica sulla prescrizione e sulla prova del credito.
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