Cassazione Penale, Sentenza n. 22880/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso di Franco Di Rocco: un unico motivo relativo al trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte d'appello non abbia adeguatamente considerato il suo ruolo e la sua condizione psicologica ai fini della determinazione della pena. Ricorso di Romeo Carbone: cinque motivi volti a contestare la valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi dei reati contestati (art. 648 c.p.; artt. 2 e 7 L. n. 895/1967; art. 23 L. n. 110/1975), la qualificazione della condotta (detenzione/intermediazione vs. effettivo possesso) e il presunto concorso formale tra le fattispecie di detenzione di arma comune da sparo e di arma clandestina.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il quinto motivo di Carbone: è applicabile il principio di specialità (Sez. U. n. 41588/2017) per cui la detenzione della medesima arma clandestina integra la fattispecie speciale di cui all'art. 23 L. n. 110/1975 e assorbe le fattispecie generali degli artt. 2 e 7 L. n. 895/1967. Di conseguenza la condanna per gli artt. 2 e 7 L. 895/1967 è annullata senza rinvio per Carbone e, per effetto estensivo (art. 627, comma 5 c.p.p.), anche per Di Rocco. Il ricorso di Di Rocco è dichiarato inammissibile per genericità e mancata specificazione delle censure; tuttavia, a seguito dell'estensione dell'annullamento sulla specialità, la pena di Di Rocco è rideterminata in 1 anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 1.833 di multa (con esclusione dell'aumento per continuazione relativo agli artt. 2 e 7 L. 895/1967). Nei confronti di Carbone i restanti reati sono dichiarati estinti per prescrizione (reati commessi sino all'8.9.2011; termine di prescrizione applicabile ante riforma 2017). Di Rocco è altresì condannato alla rifusione delle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Decisione resa il 05/03/2026.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Contestata in relazione all'elemento soggettivo: la difesa sosteneva che Carbone non avesse avuto disponibilità materiale dell'arma e quindi non consapevolezza della provenienza delittuosa; la Cassazione non ha accolto questo profilo come motivo decisivo.
artt. 2 e 7 L. n. 895/1967 (detenzione e porto di arma comune da sparo)
Rappresentano la norma generale sulla detenzione/porto di armi comuni da sparo; la Corte ha stabilito che tali fattispecie sono assorbite quando la stessa condotta riguarda un'arma clandestina disciplinata dall'art. 23 L. 110/1975.
art. 23 L. n. 110/1975 (detenzione di arma clandestina)
Ritenuta fattispecie speciale rispetto agli artt. 2 e 7 L. 895/1967: quando l'arma è clandestina (senza segni identificativi previsti dall'art.11 L.110/1975), va applicata la norma speciale e non la generale.
art. 15 cod. pen. (principio di specialità)
Richiamato in relazione al principio secondo cui la fattispecie speciale esclude l'applicazione della generale quando la condotta sia identica e l'elemento della clandestinità costituisca specializzazione.
art. 627, comma 5 cod. proc. pen. (effetto estensivo dell'impugnazione)
L'accoglimento di un motivo di annullamento non esclusivamente personale giova anche al coimputato che non abbia proposto ricorso, permettendo l'estensione dell'annullamento anche a Di Rocco.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione: vizio di motivazione)
Invocato dal ricorrente Di Rocco per censurare la motivazione sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto il ricorso generico e inammissibile.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. (annullamento senza rinvio)
Utilizzato per fondare l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e le statuizioni del giudice di merito consentono la decisione in sede di legittimità.
artt. 157 e 161 cod. pen. (regole sulla prescrizione)
Applicazione del regime di prescrizione antecedente alla legge n.103/2017 per reati commessi fino al 8.9.2011; da ciò è derivata l'estinzione per prescrizione dei reati a carico di Carbone.
Sez. U. n. 41588 del 22/6/2017 (giurisprudenza sulla specialità)
Precedente giurisprudenziale portante citato: i reati di detenzione/porto di arma clandestina non possono concorrere con le corrispondenti fattispecie generali relative alla stessa arma comune da sparo; conferma il principio di specialità applicato nel caso.
Massime di principio
- Quando la condotta materiale è identica e l'unica differenza è la clandestinità dell'arma, prevale la fattispecie speciale (art. 23 L.110/1975) e la norma generale sugli artt. 2 e 7 L.895/1967 è assorbita.
- Un annullamento favorevole per motivo non esclusivamente personale può estendersi anche a coimputati che non hanno proposto ricorso (art. 627, comma 5 c.p.p.).
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio se le statuizioni del giudice di merito forniscono elementi sufficienti e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 620 c.p.p.).
- Le impugnazioni generiche che non spiegano in concreto quali passaggi motivazionali sarebbero viziati e come ciò incida sul risultato processuale sono dichiarate inammissibili.
- Se la pena irrogata è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice sulla congruità della pena si attenua: può essere sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza che incorpora gli elementi dell'art. 133 c.p.
- Per reati commessi prima dell'entrata in vigore di una riforma normativa (es. legge n.103/2017), va applicato il regime della prescrizione vigente al tempo del fatto; la presenza di recidiva specifica può allungare i termini di prescrizione.
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