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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08560/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un caso in cui l'imputato era stato giudicato per avere, secondo l'accusa, posto in essere una condotta violenta diretta a rimuovere ornamenti natalizi collocati sul confine dalla vicina, in modo da incidere sullo stato dei luoghi e sulla cosa altrui. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha riproposto censure di merito già esaminate dalla Corte di appello, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle proprie giustificazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e meramente riproduttivi di doglianze già valutate, e ha osservato che il ricorso sollecitava una rivalutazione del compendio fattuale non consentita in sede di legittimità, in assenza di evidenti vizi logici della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulla cosa può consistere anche in una condotta che, pur senza provocare danni materiali, si traduca nell'arbitraria modifica della destinazione della cosa e incida sull'interesse della persona offesa al mantenimento inalterato dello stato dei luoghi. Poiché il ricorso riproponeva le stesse questioni di fatto senza evidenziare vizi di motivazione, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.

    esercizio arbitrario delle proprie ragioni

    Il reato è configurabile anche quando la violenza sulla cosa non cagioni danni materiali, purché la condotta realizzi l'arbitrario esercizio di un preteso diritto sulla cosa e ne modifichi la destinazione, incidendo sul mantenimento dello stato dei luoghi.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulla cosa può consistere anche in una modificazione arbitraria della destinazione del bene, senza necessità di un danno materiale apprezzabile.
  • Integra il reato la condotta che incida sull'interesse del titolare a conservare invariato lo stato dei luoghi, quando sia posta in essere come esecuzione di un preteso diritto e fuori dalle forme di tutela consentite dall'ordinamento.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la mera riproposizione di censure fattuali già esaminate dal giudice di appello, in mancanza di manifesti vizi logici della motivazione.
  • La genericità e la ripetizione pedissequa dei motivi già dedotti nei gradi di merito rendono il ricorso inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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