Cassazione Penale, Sentenza n. 29242/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che, in sede di esecuzione, aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione in relazione a due sentenze esecutive. Morabito sosteneva che le condotte (in particolare la detenzione di pistole funzionanti con matricola abrasa) fossero funzionali all'attività associativa, che sussistessero indici dell'unicità del disegno criminoso (contiguità temporale e territoriale, esigenze di sostentamento del sodalizio) e che la Corte avesse posto a suo carico un indebito onere della prova. Il difensore ha poi depositato motivi nuovi, sottolineando l'arco temporale ravvicinato delle sentenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che, anche in fase di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione approfondita di specifici indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, cause, modalità della condotta, sistematicità, e prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo). Ha ribadito che, in sede di esecuzione, grava sul condannato che invoca la continuazione l'onere di allegare elementi concreti e specifici a sostegno: il mero riferimento alla contiguità cronologica o all'identità dei titoli di reato non è sufficiente. Ha inoltre chiarito che la continuazione tra partecipazione a associazione mafiosa e reati- fine è possibile solo se viene verificato che i reati- fine erano programmati quando l'agente si determinò ad entrare nel sodalizio (non è ammesso un automatismo). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato che le deduzioni del ricorrente erano generiche e non dimostravano il collegamento tra la detenzione delle armi e l'appartenenza al sodalizio; pertanto il rigetto dell'istanza è stato ritenuto conforme al diritto. Conseguentemente la Cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla possibilità di riesame; la Corte ha trattato la questione subordinatamente ai criteri di accertamento della continuazione in sede di esecuzione
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Interpretata nella parte in cui richiede l'identità del disegno criminoso: occorre che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia deliberato unitariamente le condotte; non si confonde con la mera opzione verso una vita delinquenziale
art. 416-bis cod. pen.
Richiamata per chiarire che la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine è possibile solo se tali reati erano programmati al momento dell'ingresso nell'associazione; non è ammesso che ogni reato commesso in ambito associativo si consideri automaticamente in continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di esecuzione il riconoscimento della continuazione richiede la stessa approfondita verifica degli indicatori prevista in sede di cognizione: non bastano asserzioni generiche.
- Sul condannato che invoca la continuazione grava l'onere di allegare elementi specifici e concreti (omogeneità dei fatti, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati).
- La mera contiguità temporale o l'identità del titolo di reato non sono, da soli, indici sufficienti per riconoscere la continuazione; possono piuttosto segnalare abitudinarietà criminale.
- La continuazione tra partecipazione a un'associazione mafiosa e i reati fine è ammissibile solo se i reati fine risultavano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio: va evitato ogni automatismo.
- Le deduzioni difensive prive di elementi probatori o indizi specifici (es. collegamento funzionale di armi al sodalizio) sono destinate a essere ritenute inidonee; è quindi fondamentale documentare concretamente il nesso tra eventi.
- In caso di rigetto del ricorso per questioni processuali sull'accertamento della continuazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29049/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29068/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29069/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29072/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2024 del 18/07/2024
- Sentenza penale · 18 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2024 del 18/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →