Sentenza n. 8002/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della decisione n. -OMISSIS-, comunicata il 10 settembre 2021, del Collegio di Garanzia dello Sport, nonché, ove occorrer possa, delle presupposte decisioni n. -OMISSIS- del Registro delle decisioni CFA emessa dalla Corte d'Appello Federale in funzione di Giudice di seconda istanza nn. -OMISSIS- REG. reclami emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGC in data 24 luglio 2020 su reclamo proposto dall'odierno ricorrente contro la decisione n. -OMISSIS-, emessa in data 24 giugno 2020 del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, in relazione al deferimento n. -OMISSIS-della Procura Federale, nonché condanna dell'Ente intimato al pagamento di tutte le spese, compensi professionali, e accessori, relativi al presente giudizio, come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di apposita procura ad litem, con conseguente consolidamento della sanzione disciplinare sportiva
Esito
Favorevole al resistente (enti sportivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e, ove occorresse, delle precedenti decisioni della giustizia sportiva che gli avevano inflitto una sanzione disciplinare per avere svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio, nonché il risarcimento dei danni. Deduceva: violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 58 e 59 del Codice della giustizia sportiva e degli artt. 24 e 113 Cost.; violazione e mancata applicazione dell'art. 182, comma 2, c.c.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio la FIGC eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura alle liti, che non indicava in modo sufficientemente specifico l'autorità adita, l'azione proposta e l'oggetto della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di procura speciale. Ha rilevato che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede che il ricorso assistito da difensore sia corredato da procura speciale e che tale procura debba individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il giudizio è instaurato. La procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente non conteneva elementi sufficienti a individuare specificamente la controversia, limitandosi a un riferimento generico al procedimento conseguente alla comunicazione della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e attribuendo ampi poteri per ogni stato e grado. La fictio iuris della procura telematica considerata apposta in calce al ricorso serve a equiparare documentalmente la procura separata a quella in calce, ma non sana i suoi difetti sostanziali di specificità; nel processo telematico non opera quindi il presunto assorbimento della specialità derivante dalla materiale congiunzione tra procura e ricorso. Il difetto, incidendo sull'ammissibilità del ricorso, non era sanabile mediante rinnovazione, ratifica o procura successiva. È stato inoltre escluso l'errore scusabile, istituto eccezionale e di stretta interpretazione, anche perché il ricorrente non aveva replicato all'eccezione di inammissibilità. Il TAR ha comunque esaminato il merito in via subordinata, rilevando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento della sanzione disciplinare sportiva, in applicazione dei principi dell'ordinamento sportivo. Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice amministrativo può esaminare indirettamente la legittimità della sanzione soltanto per verificare i presupposti dell'art. 2043 c.c.; tale domanda è stata ritenuta infondata, poiché il Collegio di Garanzia aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso sportivo privo dell'apposita procura richiesta dagli artt. 58 e 59 del Codice della giustizia sportiva. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve essere specifica, indicando gli elementi necessari a individuare controversia, parti e autorità adita.
art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce
La disposizione equipara, nel processo amministrativo telematico, la procura separata depositata con il ricorso alla procura apposta in calce, ma non sana i difetti di specialità e specificità del mandato.
art. 37 c.p.a.
L'errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; non ricorre in presenza di un difetto di procura speciale non giustificato da circostanze idonee.
artt. 58 e 59 Codice della giustizia sportiva
la procura per coltivare il ricorso davanti il massimo grado della giustizia sportiva sia “apposita”
La procura per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere conferita ad hoc, dopo la pronuncia impugnata e specificamente per contestarla.
d.l. n. 220/2003
In base ai principi dell'ordinamento sportivo, il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari sportive.
art. 2043 c.c.
La legittimità della sanzione sportiva può essere esaminata indirettamente dal giudice amministrativo solo ai fini della verifica dei presupposti della responsabilità risarcitoria.
art. 182, comma 2, c.c.
La disciplina generale della regolarizzazione o ratifica della rappresentanza non consente di sanare, nel caso esaminato, il difetto della procura speciale quale requisito di ammissibilità processuale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, le parti e l'autorità adita; una procura generica determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nel processo amministrativo telematico, la regola secondo cui la procura separata si considera apposta in calce all'atto produce un'equiparazione formale e documentale, ma non elimina il requisito sostanziale della specificità della procura né consente di presumere la volontà del mandante quando manca una congiunzione materiale tra procura e ricorso.
- Il difetto di procura speciale, costituendo causa di inammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione, ratifica o rilascio di una procura successiva, salvo i limiti specificamente previsti dalla legge per ipotesi diverse.
- L'errore scusabile, quale istituto eccezionale, non può essere riconosciuto in via generalizzata per neutralizzare l'inosservanza dei requisiti di ammissibilità del ricorso e deve essere motivato da circostanze oggettive idonee a giustificare l'errore.
- In materia di sanzioni disciplinari sportive, il giudice amministrativo non conosce della domanda di annullamento, mentre può esaminare indirettamente la legittimità della sanzione ai soli fini della domanda risarcitoria e della verifica dei presupposti della responsabilità aquiliana.
- La procura per il ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere apposita e specificamente riferita alla pronuncia impugnata; la sua mancanza giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso sportivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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