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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24459/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento ICI relativi ad anni d’imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, riguardanti il valore imponibile di aree edificabili. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, deciso poi in sede di rinvio dopo precedente cassazione, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione fissando il valore delle aree in 90 euro/mq. Il contribuente ha impugnato tale sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 346, 348 e 394 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Comune non avesse riassunto il giudizio, non avesse riproposto i motivi di appello e non avesse dato prova concreta del maggior valore venale delle aree; ha inoltre lamentato che il giudice di rinvio si fosse limitato ad aderire acriticamente alla perizia extragiudiziale richiamata dalla delibera comunale, senza un autonomo giudizio estimatorio, e che avesse effettuato una valutazione in peius rispetto alla precedente sentenza di appello. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e ulteriore ultrapetizione, osservando che il Comune non aveva contestato la precedente riduzione del 50% e che il valore stabilito in rinvio era superiore a quello risultante dalla precedente decisione non impugnata dall’ente; ha anche contestato l’adozione di un valore unitario senza considerare la diversa edificabilità di alcune aree.

La decisione

La Corte ha rigettato le censure preliminari del contribuente sulla mancata riassunzione del giudizio da parte del Comune, chiarendo che nel giudizio di rinvio la riassunzione può essere effettuata da una qualsiasi delle parti e che la contumacia o la mancata riproposizione formale non implicano rinuncia. Ha invece accolto il primo motivo sul merito, ritenendo che la CTR, pur essendo stata investita di un nuovo giudizio estimatorio, si fosse limitata a recepire acriticamente la delibera comunale del 2008 e la perizia richiamata, senza svolgere l’autonoma valutazione richiesta dalla precedente ordinanza di cassazione e quindi reiterando la violazione dell’art. 2697 c.c. Inoltre, ha ravvisato la violazione del divieto di reformatio in pejus, perché la decisione resa in sede di rinvio aveva fissato un valore imponibile più elevato rispetto a quello della precedente sentenza di appello non impugnata dal Comune. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché determini il valore dei beni secondo i criteri già indicati dalla Cassazione e senza superare il valore stabilito nella precedente sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 83, co. 3, c.p.c.

    richiamato solo per la validità della procura speciale e della nomina nel controricorso.

  • art. 366, co. 2, c.p.c.

    richiamato per il domicilio del controricorrente presso la Cancelleria della Corte.

  • art. 346 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la mancata riproposizione dei motivi di appello da parte del Comune, ma la Corte esclude che ciò renda improcedibile il giudizio di rinvio.

  • art. 348 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte respinge la tesi dell’improcedibilità dell’appello per mancata riassunzione da parte dell’originario appellante.

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio le parti possono formulare conclusioni di merito e il giudice deve riesaminare la controversia nei limiti fissati dalla cassazione.

  • art. 392 c.p.c.

    la riassunzione davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti; non è necessario che vi provvedano tutte separatamente.

  • art. 2697 c.c.

    il giudice di rinvio non può esonerare l’amministrazione dall’onere di provare i presupposti del maggior valore imponibile e deve fondare la decisione su un proprio giudizio estimatorio.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    richiamato come parametro tassativo per la determinazione del valore delle aree edificabili ai fini ICI.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato in relazione alla deliberazione comunale che aveva determinato il valore venale in comune commercio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la riassunzione può essere effettuata da una sola delle parti; la mancata riassunzione da parte dell’originario appellante, da sola, non comporta improcedibilità o rinuncia ai motivi di impugnazione.
  • Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, se investito di una questione estimatoria o di merito, deve compiere un autonomo apprezzamento degli elementi di prova senza limitarsi a recepire acriticamente atti o valutazioni amministrative.
  • Quando la Cassazione annulla per difetto di adeguata motivazione o di corretta distribuzione dell’onere probatorio, il giudice di rinvio non può riprodurre il medesimo vizio fondando la decisione su un parametro apodittico o non verificato.
  • Nel giudizio di rinvio opera il divieto di reformatio in pejus: in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione non può risultare più sfavorevole alla parte che ha impugnato rispetto alla sentenza oggetto di gravame.
  • In materia di ICI sulle aree edificabili, la base imponibile deve essere determinata in relazione al valore venale e alle concrete potenzialità edificatorie, tenendo conto dell’incidenza dei vincoli insistenti sull’area e non mediante criteri generali e indifferenziati non verificati sul caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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