Cassazione Civile, Sentenza n. 21156/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva parzialmente accolto l'appello incidentale e confermato la risoluzione del preliminare e conseguenti obblighi economici. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazioni di norme di rito, in particolare l'erronea esclusione da parte del giudice del rinvio della possibilità di riesaminare l'ammissibilità e l'indispensabilità di un certificato di abitabilità/agibilità prodotto solo in appello dalla promittente venditrice. Si contestava che la Corte di merito non avesse rispettato l'effetto della precedente cassazione e non avesse compiuto il necessario vaglio sull'ingresso del nuovo documento ex art. 345 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato. Ha precisato che, se la Corte ha cassato la sentenza per carenza di motivazione in relazione alla indispensabilità della documentazione prodotta in appello, il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare tale profilo e non poteva limitarsi a ritenere definitivamente precluso il documento. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame anche sulla questione dell'indispensabilità della prova documentale; il secondo motivo è stato assorbito. La Cassazione ha altresì disposto che la corte di rinvio provveda sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
Il giudice deve valutare l'ammissione di nuovi documenti prodotti in appello sia sotto il profilo della non imputabilita della tardiva produzione sia, separatamente, sotto quello dell'indispensabilita ai fini della decisione. In caso di cassazione per carenza di motivazione inerente all'indispensabilita, il giudice del rinvio è obbligato a riesaminare tale profilo e non può considerarlo definitivamente precluso.
art. 112, art. 115, art. 116, art. 383, art. 384 c.p.c.
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente in tema di motivazione, prova e istruzione; la Corte ha ritenuto però determinante il profilo processuale regolato dall'art. 345 c.p.c. nel valutare l'ammissione del documento prodotto in appello.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte dà rilievo alla disponibilità della documentazione e a chi era concretamente tenuto a procurarla secondo il contratto.
art. 1224 comma 2 c.c.
La Corte d'Appello aveva escluso, sul piano impugnato, la rivalutazione monetaria e il maggior danno ex art. 1224 c.c.; la Cassazione non ha accolto censure specifiche su questo punto, limitandosi ad assorbire il motivo relativo.
legge n. 69/2009 art. 45
Rilevata la problematica relativa alla validità della procura e all'elezione di domicilio depositata, la Corte ha osservato che per atti iniziati prima dell'entrata in vigore della norma si richiedeva forma notarile per la procura speciale; la questione è stata considerata ai fini processuali.
d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 art. 23 comma 8-bis
La causa è stata esaminata in camera di consiglio senza intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti ai sensi della disciplina emergenziale introdotta da questa norma; fatto processuale richiamato nel provvedimento.
Ordinanza Cassazione n. 21071/2014
Precedente provvedimento della Suprema Corte che aveva già cassato la sentenza di appello, mettendo in rilievo la questione della disponibilità e dell'imputabilità della produzione del certificato. Tale ordinanza è stata centrale per stabilire il perimetro del riesame dovuto al giudice del rinvio.
Cass. n. 12574/2019 (giurisprudenza)
Richiamata in ordine ai criteri di ammissibilità dei nuovi documenti in appello: occorre dimostrare o la non imputabilità della tardiva produzione o che il documento sia indispensabile per la decisione.
Massime di principio
- La produzione di documenti nuovi in appello è ammessa solo se la parte dimostra che la tardiva produzione non è a lei imputabile oppure se il documento è indispensabile per la decisione; questi sono profili distinti e entrambi vadano valutati.
- Se la Cassazione annulla per carenza di motivazione su un profilo (es. indispensabilità della prova), il giudice del rinvio deve effettivamente riesaminare quel profilo e non può considerarlo definitivamente deciso dalla precedente pronuncia; il rinvio impone un nuovo esame coerente con le indicazioni della Suprema Corte.
- Quando un contratto prevede l'obbligo di fornire documentazione essenziale (es. certificato di abitabilità/agibilità), la mancata consegna può essere imputata alla parte obbligata e influire sull'esito di domande di risoluzione contrattuale e sull'onere probatorio.
- La distinzione tra interessi legali, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 c.c. è cruciale: il riconoscimento dell'uno non comporta automaticamente gli altri, che devono essere specificamente dedotti e motivati.
- In caso di contestazioni processuali sulla validità della procura o della domiciliazione, verificare la normativa temporale applicabile (es. decorrenze di modifiche normative come la L. 69/2009) per la validità formale degli atti.
- Il giudice deve motivare specificamente sia sulla disponibilità della prova a una parte sia sulle ragioni per cui un documento è divenuto conoscibile solo tardivamente; mere affermazioni generiche non sopravvivono al controllo di legittimità.
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