Cassazione Penale, Sentenza n. 37253/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano per vizio di motivazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena, lamentando che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato le loro condizioni personali e sociali e non abbia fornito specifica giustificazione del quantum sanzionatorio, in violazione della funzione rieducativa della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il motivo era generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito, che ha valutato irrilevante la confessione tardiva, la professionalità e le modalità del furto, la disponibilità di canali di smercio della refurtiva e i precedenti specifici; ha inoltre affermato che la pena (di tre mesi oltre il minimo) era adeguatamente motivata e non in contrasto con la funzione rieducativa. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali, al pagamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile per questo grado.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la prospettazione del motivo in cassazione ai termini previsti; utilizzato per rilevare la portata del motivo quale dedotto dalle ricorrenti.
art. 62-bis cod. pen.
Riferito al regime della recidiva; la Corte osserva che il giudizio di recidiva è autonomo rispetto alla valutazione per le attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze; la Corte conferma che non è necessario che il giudice richiamI tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma quelli ritenuti decisivi, e che il medesimo fatto può essere considerato sotto profili diversi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 610-611 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla procedura dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio e alle modalità di svolgimento dell'udienza di cassazione.
art. 624 cod. proc. pen.
Citato nel discorso sul giudicato e sulla formazione progressiva della res judicata; usato per argomentare l'interesse della parte civile nei procedimenti di impugnazione.
Massime di principio
- Le censure sulla esclusione delle attenuanti generiche devono essere specifiche: motivi vaghi o aspecifici sono inammissibili.
- Il giudizio sulla recidiva è autonomo rispetto a quello per le attenuanti generiche; la presenza di precedenti specifici può influire anche quando non si applica la recidiva.
- Il giudice non è tenuto a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per giustificare il diniego delle attenuanti o la determinazione della pena.
- Il medesimo fatto può essere valutato più volte sotto profili diversi (es. per escludere attenuanti e per aggravare la pena) senza violare il principio "ne bis in idem".
- Per pene lievemente superiori al minimo edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, purché gli elementi richiamati risultino coerenti e non irragionevoli.
- Ricorsi in cassazione privi di puntuali allegazioni sul punto impugnato sono soggetti a dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese, inclusa la somma alla Cassa delle ammende.
- La parte civile non ha automaticamente diritto alla rifusione delle spese in cassazione quando l'impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non incide sugli interessi civili; va valutato l'effettivo interesse concreto e gli eventuali effetti sul giudicato civile.
Testo integrale
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