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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37253/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano per vizio di motivazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena, lamentando che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato le loro condizioni personali e sociali e non abbia fornito specifica giustificazione del quantum sanzionatorio, in violazione della funzione rieducativa della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il motivo era generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito, che ha valutato irrilevante la confessione tardiva, la professionalità e le modalità del furto, la disponibilità di canali di smercio della refurtiva e i precedenti specifici; ha inoltre affermato che la pena (di tre mesi oltre il minimo) era adeguatamente motivata e non in contrasto con la funzione rieducativa. Conseguentemente le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali, al pagamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese in favore della parte civile per questo grado.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la prospettazione del motivo in cassazione ai termini previsti; utilizzato per rilevare la portata del motivo quale dedotto dalle ricorrenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferito al regime della recidiva; la Corte osserva che il giudizio di recidiva è autonomo rispetto alla valutazione per le attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze; la Corte conferma che non è necessario che il giudice richiamI tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma quelli ritenuti decisivi, e che il medesimo fatto può essere considerato sotto profili diversi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 610-611 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla procedura dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio e alle modalità di svolgimento dell'udienza di cassazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Citato nel discorso sul giudicato e sulla formazione progressiva della res judicata; usato per argomentare l'interesse della parte civile nei procedimenti di impugnazione.

Massime di principio

  • Le censure sulla esclusione delle attenuanti generiche devono essere specifiche: motivi vaghi o aspecifici sono inammissibili.
  • Il giudizio sulla recidiva è autonomo rispetto a quello per le attenuanti generiche; la presenza di precedenti specifici può influire anche quando non si applica la recidiva.
  • Il giudice non è tenuto a menzionare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per giustificare il diniego delle attenuanti o la determinazione della pena.
  • Il medesimo fatto può essere valutato più volte sotto profili diversi (es. per escludere attenuanti e per aggravare la pena) senza violare il principio "ne bis in idem".
  • Per pene lievemente superiori al minimo edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, purché gli elementi richiamati risultino coerenti e non irragionevoli.
  • Ricorsi in cassazione privi di puntuali allegazioni sul punto impugnato sono soggetti a dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese, inclusa la somma alla Cassa delle ammende.
  • La parte civile non ha automaticamente diritto alla rifusione delle spese in cassazione quando l'impugnazione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non incide sugli interessi civili; va valutato l'effettivo interesse concreto e gli eventuali effetti sul giudicato civile.

Testo integrale

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