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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15831/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era manifestamente infondato perché volto a contestare la valutazione di merito sulla conferma della recidiva, sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla ritenuta conferma della recidiva contestata. La difesa sosteneva, in sostanza, l'erroneità della valutazione compiuta sul punto dalla corte territoriale. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica e che risultava un adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito sulla recidiva non era censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • La valutazione del giudice di merito sulla recidiva, quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica e risulti aver preso in considerazione le deduzioni difensive, non è sindacabile in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure manifestamente infondate e mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.
  • Le questioni attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio possono essere censurate in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non per una diversa lettura del fatto o della discrezionalità del giudice di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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