Cassazione Penale, Sentenza n. 10194/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello contestando soprattutto la qualificazione giuridica delle condotte (estorsione consumata o tentata versus esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p.), la mancanza o contraddittorieta della motivazione in punto di titolarita dei beni e della legittimita delle pretese creditorie, la errata applicazione e quantificazione delle pene e delle pene accessorie (art. 133 c.p.), la non valutazione della mancanza di recidiva per alcuni imputati, l'omessa declaratoria di prescrizione per taluni capi (in particolare per Pontieri) e, per Muscò e Collia, la mancata verifica se il terzo abbia agito nell'esclusivo interesse del presunto titolare del credito o avesse un interesse proprio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto: annullamento della sentenza d'appello nei confronti di Carlo Collia limitatamente ai reati di cui ai capi 1) e 2) e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quei capi; annullamento della sentenza d'appello nei confronti di Alexander Muscò limitatamente al capo 1) con rinvio per nuovo giudizio; ha dichiarato inammissibile il ricorso di Collia quanto alle imputazioni relative ai capi 3), 4) e 6); ha ritenuto inammissibile il ricorso di Giuseppe Molinaro e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Vincenzo Pontieri perché il reato a lui ascritto si era estinto per prescrizione. La Cassazione ha inoltre richiamato l'obbligo per la Corte di merito, in sede di nuovo esame, di motivare puntualmente le decisioni sulle questioni sollevate (titolarita dei beni, rilevanza delle intercettazioni, qualificazione giuridica della condotta, aggravanti/attenuanti e quantificazione delle pene e delle pene accessorie) e di valutare, alla luce della giurisprudenza di legittimita, la partecipazione del terzo ai fatti (criteri Filardo). Rimangono ferme le statuizioni civili in favore della parte civile come indicato.
Norme richiamate
art. 629 c.p. (estorsione) in relazione all'art. 628 c.p.
La Corte ha esaminato la qualificazione del fatto come estorsione consumata o tentata e la rilevanza dell'aggravante delle piu persone riunite; ha osservato che la separazione delle condotte puo escludere la sussistenza dell'aggravante quando non vi sia simultaneita o un medesimo gruppo operativo
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Rilevante per stabilire se la condotta del terzo vada qualificata come tutela del diritto altrui (illecito minore) oppure come concorso nel reato di estorsione; la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui il terzo e rilevante solo se agisce esclusivamente nell'interesse del titolare del diritto e senza fine di profitto
art. 112 c.p. e aggravanti
La Corte d'appello aveva valutato in modo distinto i gruppi di soggetti e percio escluso l'aggravante di cui all'art. 112 quando mancava una mobilita simultanea e un programma unitario di azione
art. 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
La Cassazione ha richiamato il dovere del giudice di merito di motivare chiaramente la quantificazione della pena principale e delle pene accessorie secondo i criteri soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 133
art. 606 c.p.p. e art. 581, 591, 597 c.p.p. (impugnazioni e motivazione in appello)
Citati in relazione ai limiti e alle modalita del sindacato in cassazione e al principio che la Corte d'appello, ricevendo un atto di gravame specifico, deve motivare punto per punto le inoppugnazioni e non limitarsi a richiamare la motivazione di primo grado
Sezioni Unite, sentenza Filardo (giurisprudenza) e Galtelli (specificita dell'appello)
Filardo e Galtelli sono state richiamate per i criteri di distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e concorso in estorsione e per l'obbligo di specificita dell'impugnazione in appello; la Corte ne ha tratto indicazioni operative per il riesame
art. 99 c.p. (recidiva)
Richiamato in tema di valutazione della recidiva e del suo effetto sulla quantificazione della pena, con osservazione che per alcuni imputati la recidiva era stata esclusa in primo grado
art. 616 c.p.p. (omessa declaratoria di prescrizione e sanzioni processuali)
Applicato nella condanna del ricorrente inammissibile al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per l'irrigione del ricorso
Massime di principio
- Distinguere estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende soprattutto dall'elemento soggettivo: il terzo che agisce solo per conto del titolare del diritto e senza fine di profitto puo rientrare nell'art. 393 c.p.; se invece agisce in autonomia o per vantaggio proprio integra concorso in estorsione
- La titolarita dei beni e la prova documentale sulla provenienza dei cespiti sono elementi decisivi per la qualificazione del fatto; la mera asserzione difensiva senza adeguata prova non basta ma la Corte d'appello deve affrontare e motivare espressamente le contestazioni probatorie sollevate
- La Corte d'appello, quando riceve motivi specifici in appello, non puo limitarsi a rinviare alla motivazione di primo grado: deve affrontare punto per punto le questioni sollevate, altrimenti la decisione e viziata e puo essere annullata per difetto di motivazione
- La prescrizione va valutata e dichiarata dal giudice di merito; se essa e maturata prima della pronuncia di secondo grado e non e stata rilevata, la Cassazione puo annullare per omessa declaratoria e disporre l'estinzione del reato
- L'estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sulle azioni civili: le statuizioni civili possono essere confermate anche quando il reato penale e estinto
- Nella determinazione delle pene e delle pene accessorie e obbligatoria una motivazione specifica che espliciti i criteri ex art. 133 c.p.; in caso di discordanze tra pena principale e accessorie il giudice deve dare adeguata giustificazione
- Per l'aggravante delle piu persone riunite va valutata la contemporanea presenza e l'unita di disegno criminoso: condotte successive o autonome possono escluderla
- In caso di partecipazione di piu soggetti, il giudice deve valutare eventuali scopi autonomi o di profitto di ciascuno; la mera presenza o collaborazione materiale non esclude automaticamente la responsabilita per concorso in estorsione
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