Cassazione Penale, Sentenza n. 41091/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per il delitto ascritto agli artt. 489-477 c.p. sostenendo: (1) nullità della citazione a giudizio per assenza della sottoscrizione del giudice e per mancata indicazione degli avvisi sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e sulla trattazione del processo in camera di consiglio salvo diversa richiesta; (2) insussistenza della fattispecie di reato; (3) esclusione del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p. (richiesta di esclusione del trattamento favorevole).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo non manifestamente infondato e, valutando la decorrenza dei termini di prescrizione, ha accertato che il reato si era estinto per prescrizione il 11 giugno 2024. Nella determinazione della prescrizione sono stati computati 116 giorni di sospensione (56 giorni per rinvio su richiesta della difesa dall'11/01/2021 all'08/03/2021 e 60 giorni per rinvio udienza del 06/12/2021 per impedimento dell'imputato). Poiché la recidiva reiterata e specifica, pur contestata, non era stata riconosciuta dal primo giudice, non è stata estesa la durata della pena ai fini della prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
artt. 489-477 cod. pen.
I reati contestati al ricorrente erano in relazione a queste disposizioni penali e la sentenza di merito aveva confermato la condanna sulla base di tali articoli; la Cassazione, tuttavia, non ha mai determinato il merito sostanziale della colpevolezza in quanto la pronuncia è stata annullata per estinzione del reato per prescrizione.
art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente deduceva l'applicabilità/ esclusione del beneficio previsto da tale norma; la Corte di legittimità non ha approfondito il merito di questa censura in quanto ha disposto l'annullamento per prescrizione, sicché la questione è rimasta indeterminata nel giudizio di legittimità.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto non sussistenti gli elementi per pronunciarsi ai sensi di tale disposizione (ossia per decidere direttamente sul merito senza rinvio) e perciò ha esaminato i termini della prescrizione; in definitiva ha preferito verificare l'estinzione del reato per prescrizione piuttosto che decidere sulle altre questioni dedotte.
Massime di principio
- Una nullità formale della citazione a giudizio (es. mancanza di sottoscrizione o omissione di avvisi obbligatori) non è automaticamente "manifestamente infondata" e può giustificare l'esame da parte della Corte di legittimità.
- Se nel corso del giudizio di legittimità emerge che il reato è estinto per prescrizione, il giudice della legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, rendendo superfluo il definitivo esame del merito sostanziale.
- Per il computo della prescrizione è essenziale valutare correttamente i periodi di sospensione/interruzione dei termini (ad es. rinvii disposti per richiesta della difesa o per impedimento dell'imputato), nonché l'effetto di eventuali circostanze aggravanti come la recidiva solo se effettivamente accertate in sede di merito.
- Quando il ricorso solleva più censure, la Cassazione può preferire risolvere prima le questioni processuali che incidono direttamente sulla sopravvivenza del processo (come la prescrizione), rimandando o rendendo innecessarie le pronunce su altre doglianze sostanziali.
- Chi impugna dovrebbe calcolare con attenzione termini e sospensioni della prescrizione e documentare tempestivamente eventuali vizi formali della citazione: se la prescrizione è vicina, tali vizi possono diventare decisivi per ottenere l'annullamento.
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