Cassazione Penale, Sentenza n. 5423/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Bergamo del 14/07/2020 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Paola Birolini per estinzione del reato (esito positivo della messa alla prova) relativo a lesioni stradali ex art. 590-bis c.p. (fatto del 22/11/2017), lamentando violazione di legge per non avere il Tribunale disposto la trasmissione degli atti al Prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (riferimento a artt. 222 C.d.S. e 168-ter c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'omissione del giudice di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa costituisca un'attività meramente materiale che la parte (o l'ufficio del giudice su semplice richiesta) può compiere autonomamente; pertanto manca al Procuratore Generale un interesse concreto e attuale a impugnare in Cassazione tale omissione. La giurisprudenza citata (tra cui Sez.4 n.5061/2010 e Sez.4 n.6528/2018) conferma l'insussistenza di interesse quando l'adempimento omesso può essere eseguito dalla parte stessa
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali stradali, ossia il reato contestato alla resistente; utilizzata per identificare il fatto per cui è stata disposta la messa alla prova e la dichiarazione di estinzione
art. 222 Codice della Strada
Richiamato dal ricorrente come norma collegata alle sanzioni amministrative accessorie che possono derivare da reati della circolazione; la Corte rileva che l'omessa trasmissione ai fini amministrativi non rende il provvedimento impugnabile quando la trasmissione può essere effettuata dalla parte
art. 168-ter cod. pen.
Richiamato dal ricorrente tra le norme la cui violazione sarebbe lamentata; la Corte non ritiene che la presunta violazione di tali norme giustifichi il ricorso in Cassazione quando manca interesse concreto all'impugnazione per omissione materiale
art. 221, comma secondo, Codice della Strada
Citato indirettamente nella giurisprudenza di riferimento: disciplina gli obblighi di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa; la Corte afferma che la mancata pronuncia su tale trasmissione non è impugnabile se la parte può ottenerla autonomamente
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per segnalare che il Procuratore Generale della Corte di Cassazione aveva formulato osservazioni scritte; non incide sul motivo di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'omissione del giudice di compiere un'attività materiale (es. trasmettere atti all'autorità amministrativa) non costituisce in genere motivo valido per un ricorso per cassazione se la parte può eseguire direttamente l'adempimento o chiederlo all'ufficio del giudice
- Perché un atto omesso dal giudice dia luogo a impugnazione deve trattarsi di una pronuncia o di un provvedimento riservato al giudice e non surrogabile dalla parte
- Il pubblico ministero deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione: la mera possibilità che l'autorità amministrativa non venga informata non è sufficiente quando l'informazione può essere data direttamente dall'interessato
- In casi di sentenze di non doversi procedere per reati stradali (anche per esito positivo della messa alla prova) la strada corretta per ottenere l'applicazione di sanzioni amministrative è la trasmissione degli atti al Prefetto da parte dell'interessato o la richiesta formale all'ufficio del giudice, prima di perseguire rimedi giurisdizionali
- Se l'omissione determina un pregiudizio non sanabile autonomamente dalla parte (ad es. se la legge riserva espressamente al giudice una pronuncia con effetti che la parte non può ottenere diversamente), allora l'impugnazione può essere ammissibile
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