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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03362/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'associazione affidataria di un servizio di accoglienza per stranieri richiedenti protezione internazionale aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'amministrazione al pagamento dei corrispettivi previsti da una convenzione stipulata nel 2016. In appello, la Corte territoriale aveva invece rideterminato il credito in base alla documentazione ritenuta effettivamente idonea, escludendo il pagamento integrale per carenze documentali e ritenendo non decisivo il richiamo alle conclusioni del CTU. Successivamente l'associazione aveva proposto revocazione della sentenza d'appello deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di appello avesse omesso di considerare alcune pagine della consulenza tecnica d'ufficio nelle quali, a suo dire, il consulente avrebbe attestato la completezza della documentazione trasmessa e la conseguente debenza di ulteriori somme. Avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione l'associazione ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 115, 116 e 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse trasformato in valutazione probatoria ciò che era invece un errore percettivo, e lamentando la mancata considerazione delle parti della CTU favorevoli alla propria tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel ricorso per cassazione contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione, non sono proponibili censure che in realtà mirino a far valere direttamente un errore di revocazione ex art. 395 c.p.c., se non nei limiti dei motivi di ricorso previsti dall'art. 360 c.p.c. Ha inoltre osservato che la doglianza dell'associazione non riguardava un vero errore di fatto percepito ictu oculi, ma pretendeva una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze della CTU, già esaminate dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio richiede una svista materiale, immediatamente rilevabile, non controversa e decisiva, mentre nella specie il punto era oggetto di contestazione tra le parti e la censura si risolveva in un dissenso sulla valutazione delle prove. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito e l'associazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché la censura è inammissibile in quanto mira a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della CTU e della documentazione; la Corte ritiene che la doglianza attenga in realtà al giudizio di merito sulle prove.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in una svista materiale, immediatamente percepibile, non controversa e decisiva; non può coincidere con un errore di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato come norma di collegamento per la revocazione delle decisioni di legittimità, con il limite che l'errore deve essere di fatto e non valutativo.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte afferma che contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione sono deducibili soltanto censure riconducibili ai motivi di ricorso per cassazione, non direttamente un autonomo errore di revocazione.

  • art. 403 c.p.c.

    evocato per sottolineare l'inammissibilità di una revocazione della sentenza resa in revocazione, prospettata in sostanza dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare la censura in una nuova domanda di revocazione: le doglianze devono restare entro i motivi tipici del ricorso per cassazione.
  • L'errore di fatto idoneo a fondare revocazione ricorre solo quando vi sia una falsa percezione della realtà o una svista materiale immediatamente rilevabile dagli atti, non quando la critica investa la valutazione delle prove o l'apprezzamento del contenuto della consulenza tecnica.
  • Perché vi sia errore revocatorio è necessario che il fatto non sia controverso tra le parti e che l'asserita svista sia decisiva; se il punto è oggetto di contraddittorio processuale, la censura esula dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
  • La contestazione che il giudice abbia esaminato solo alcune parti della CTU, omettendo di attribuire rilievo ad altre, integra di regola un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio e non un errore di fatto revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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