Cassazione Penale, Sentenza n. 25098/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per molteplici ragioni, tra cui: carenze ed illogicità della motivazione (anche per eccessivo richiamo per relationem alla sentenza di primo grado) in relazione alla sussistenza e alla partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416‑bis); inutilizzabilità o vizi delle intercettazioni (art. 268 c.p.p. e connessi profili di conservazione e riversamento dei file); errore nella determinazione e applicazione della normativa sanzionatoria ratione temporis (richiamo al d.l. 23 maggio 2008 n. 92 e alla legge n. 50/2010) e conseguente questione di prescrizione; vizio di mancata o insufficiente istruttoria sui singoli apports dei singoli imputati (mancata individualizzazione del ruolo); contestazioni sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (oggi art. 416‑bis.1) rispetto ai reati fine, in particolare furti e reati in materia di armi; eccezioni di ne bis in idem rispetto a pregresse sentenze irrevocabili; richiesta di riconoscimento del reato continuato/continuazione tra procedimenti distinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha pronunciato un giudizio misto: ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in tutto o in parte, per i seguenti ricorrenti e profili (rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma): - Francesco Cicino: annullamento e rinvio (posizione sul capo A - partecipazione associativa). - Vincenzo Gallelli: annullamento e rinvio (in particolare per mancata decisione su eccezione ne bis in idem). - Vincenzo Alessio Novella: annullamento e rinvio (su profilo ne bis in idem/continuazione e altri profili assorbiti). - Salvatore Papaleo: annullamento in parte e rinvio (ne bis in idem parziale). - Carmelo Vitale: annullamento e rinvio (mancata motivazione sulla partecipazione). - Maurizio Tripodi: annullamento e rinvio (ne bis in idem). Inoltre la sentenza è stata annullata e rinviata limitatamente a profili specifici per: - Rosario Colubriale: annullamento limitato sul capo A e su alcune applicazioni dell'aggravante ex art. 416‑bis.1 per determinati reati di furto; - Vincenzo Gallace: annullamento limitato sul capo Il) (tentata introduzione armi) e sul tema della continuazione con pregresse sentenze irrevocabili; - Antonio Giannini: annullamento limitato con rinvio in relazione al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416‑bis.1 per specifici capi (T2, U2, A3, N3); - Fabrizio Latassa: annullamento limitato sul capo A) (partecipazione) e sull'aggravante art. 416‑bis.1 per alcuni capi di furto; - Domenico Origlia: annullamento limitato per i capi D) e Il) e rinvio per la valutazione della continuazione con la sentenza irrevocabile del 25/11/2020. Per il resto i ricorsi di vari imputati sono stati respinti. La Corte ha inoltre disposto che alcuni profili (prescrizione, qualificazione aggravanti, prova delle singole condotte) debbano essere riesaminati in sede di rinvio. Infine la Cassazione ha condannato Antonio Giannini alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Comune di Nettuno, come liquidato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
la Corte ha valutato la sussistenza dell'associazione sulla base di precedenti sentenze irrevocabili e prove acquisite; tuttavia ha ritenuto che, per alcuni imputati, la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato la prova della partecipazione personale e dinamica all'associazione
art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante - agevolazione mafiosa)
la Corte ha richiamato che l'aggravante richiede la prova che il reato sia stato commesso allo scopo di agevolare l'organizzazione; ha annullato e rinviato quando la motivazione territoriale e funzionale tra reato fine (es. furti) e attività dell'associazione risultava generica o assente
art. 268 e 267 cod. proc. pen. (intercettazioni e urgenza)
la Cassazione conferma che le motivazioni dei decreti autorizzativi possono essere desunte per relationem dagli atti del procedimento e da informative di PG quando il quadro probatorio lo giustifica; ha però annullato/rimandato in situazioni in cui mancava specifica valutazione di eccezioni rilevanti (in alcuni casi la Corte d'appello aveva correttamente respinto i rilievi)
art. 271 cod. proc. pen. (inutilizzabilità delle intercettazioni)
la Corte richiede valutazione e specificità: perdita o danneggiamento di parte delle registrazioni non determina automaticamente inutilizzabilità dell'intero compendio, ma la Corte deve motivare adeguatamente
art. 157 e 160 cod. pen. (termini di prescrizione) e d.l. n. 92/2008; legge n. 251/2005
per i reati commessi prima delle modifiche legislative va applicata la disciplina più favorevole; la Corte ha verificato che, con i conteggi degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, molte contestazioni non erano prescritte, ma ha richiamato la necessità di corretta individuazione del periodo di permanenza associativa per applicare la normativa temporale corretta
art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)
la Corte annulla e rinvia quando la Corte d'appello non ha esaminato con specificità eccezioni di bis in idem sollevate relativamente a precedenti sentenze irrevocabili: occorre confronto puntuale tra contestazioni e giudicati, non dogmatico rigetto
art. 56 cod. pen. (tentativo)
applicazione per la valutazione della pena e, di conseguenza, del termine prescrizionale per i reati tentati (es. tentata estorsione): la Corte indica il metodo per calcolare la cornice edittale e il conseguente termine di prescrizione
art. 81, comma 2, cpv. cod. pen. (reato continuato / continuazione)
la Corte ha richiamato che la continuazione deve essere valutata e motivata dal giudice di merito e non demandata alla fase esecutiva; ha annullato e rinviato quando la Corte d'appello aveva rimandato la valutazione
Massime di principio
- La motivazione del giudice d'appello non può limitarsi a un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado: se il ricorso è specifico il giudice d'appello deve rispondere punto per punto alle censure, altrimenti la Corte di legittimità annullerà per carenza motivazionale.
- Le intercettazioni possono essere legittimamente autorizzate con richiamo agli atti e alle informative di polizia giudiziaria, ma il giudice deve valutare attentamente eventuali vizi formali o la perdita di file e motivare se la prova resta utilizzabile o diventa inutilizzabile.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416‑bis.1) richiede prova del nesso funzionale tra il reato fine e un effettivo vantaggio per l'associazione; non è sufficiente l'appartenenza dell'autore o la mera commissione del reato per affermare automaticamente l'aggravante.
- Per la prescrizione è essenziale individuare con precisione il periodo di attività associativa e calcolare correttamente gli atti interruttivi/sospensivi; la normativa temporale favorevole va applicata retrospettivamente quando pertinente.
- L'eccezione di ne bis in idem deve essere esaminata con confronto comparativo tra le fattispecie e i giudicati: se sussistono elementi di identità sostanziale (stessa associazione, medesima sfera operativa, ruoli e tempi sovrapponibili) l'azione può essere dichiarata improcedibile.
- La qualificazione della partecipazione al reato associativo richiede elementi che dimostrino un contributo dinamico e funzionale al sodalizio (apporti concreti, ruoli, riscontri esterni alle sole dichiarazioni di collaboratori), non la sola frequentazione o occasionali contatti.
- Il riconoscimento del reato continuato/continuazione tra procedimenti richiede una motivazione specifica in sede di merito; il giudice non può rimandare la questione alla sede esecutiva.
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