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Sentenza

Sentenza n. 2172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS- del 16 settembre 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione del giudizio di esclusione dall'arruolamento VFP4 nell'Aeronautica militare per la presenza di un vistoso tatuaggio sulla gamba sinistra

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione deducendo violazione degli artt. 3 e 21-quater l. 241/1990, insufficiente motivazione, sviamento, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione non avesse indicato adeguatamente la ragione ostativa. Aveva inoltre dedotto violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere e travisamento, affermando che il tatuaggio non sarebbe stato visibile con la divisa estiva e con quella da ginnastica, in quanto coperto dalle calze bianche. In appello ha contestato la sentenza del TAR sostenendo, tra l'altro, che non fosse stata individuata l'uniforme rilevante per valutare la visibilità, che non fosse stata svolta una verifica concreta, che la direttiva OD-4 fosse stata disattesa, che il bando non potesse essere interpretato in senso integrativo, che il tatuaggio fosse già stato ritenuto non ostativo per il precedente arruolamento come VFP1 e che la motivazione amministrativa e giudiziale fosse carente. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per omessa notifica ad almeno un controinteressato e per mancata impugnazione della graduatoria definitiva, oltre a difendere nel merito l'applicabilità della disciplina specifica per l'Aeronautica e la visibilità del tatuaggio. L'appellante ha anche contestato la produzione documentale effettuata dall'amministrazione in appello e la riferibilità delle fotografie alla tipologia di calze in dotazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile e comunque infondato. Quanto all'inammissibilità, ha rilevato che l'impugnazione dell'esclusione concorsuale non era stata notificata ad almeno un controinteressato e che non era stata impugnata la graduatoria definitiva. I candidati inseriti in graduatoria hanno infatti uno specifico interesse a non essere postergati dall'eventuale inserimento definitivo dell'appellante e sono, pertanto, controinteressati necessari. Il giudice ha comunque esaminato il merito. Ha ritenuto ammissibili le relazioni difensive dell'amministrazione e ha precisato che il divieto di nova previsto dall'art. 104, comma 1, c.p.a. grava sulla parte ricorrente in primo grado, non sulla parte resistente; ha invece considerato inammissibili alcune nuove censure di fatto introdotte dall'appellante in appello. Nel merito, ha escluso l'applicabilità della slide esemplificativa riferita all'Esercito, ritenendo applicabile alla selezione per l'Aeronautica l'allegato specifico del bando, che richiama il vigente regolamento sull'uniforme, ossia la direttiva OD-4. Tale disciplina tollera i tatuaggi soltanto se non visibili con qualsiasi tipo di uniforme. Dalla documentazione amministrativa, dal verbale della visita medica e dalle fotografie risultava adeguatamente che il tatuaggio, vasto e posto tra il polpaccio e la zona poplitea, poteva essere visibile con l'uniforme estiva e con quella ginnica. La possibile copertura mediante calze non offriva garanzia certa, poiché le calze possono scendere durante i movimenti e l'abbigliamento ginnico può lasciare scoperte le parti adiacenti alla zona coperta; la copertura deve essere assicurata con certezza. Il verbale della visita medica, quanto ai fatti attestati, faceva fede fino a querela di falso. È stato ritenuto irrilevante che il medesimo tatuaggio non avesse impedito il precedente reclutamento come VFP1, poiché rilevano le disposizioni specifiche applicabili al Corpo e al ruolo oggetto del nuovo reclutamento. Le censure di difetto di motivazione, istruttoria, travisamento ed eccesso di potere sono state quindi respinte. L'appello è stato integralmente rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto, poiché il provvedimento di esclusione richiamava la disciplina del bando e la normativa regolamentare applicabile ai tatuaggi nell'Aeronautica militare.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure contro il provvedimento di esclusione; le relative doglianze sono state ritenute infondate.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    Il divieto di introdurre domande e motivi nuovi in appello grava sulla parte ricorrente in primo grado; non impedisce alla parte resistente di sviluppare per la prima volta in appello temi difensivi, purché non si traducano in nuove domande o eccezioni incompatibili.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 41 e 95 c.p.a. a fondamento dell'eccezione di inammissibilità per omessa notificazione ai controinteressati.

  • art. 41 c.p.a.

    La mancata notifica dell'impugnazione a un controinteressato necessario contribuisce all'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento di esclusione concorsuale.

  • art. 95, comma 2, c.p.a.

    Impone, secondo la decisione, la notificazione dell'impugnazione almeno a un controinteressato nei casi in cui la graduatoria possa essere incisa dall'esito del giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il collegio ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità dell'appello per omessa notificazione ad almeno un controinteressato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite, poste a carico della parte soccombente.

  • d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Individuato come parte della normativa regolamentare di riferimento in materia di ordinamento militare e requisiti relativi ai tatuaggi.

  • Direttiva OD-4 – Regolamento sull'uniforme

    Sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme.

    La disciplina è stata interpretata nel senso che il tatuaggio è tollerato solo quando la sua copertura sia certa con qualsiasi uniforme rilevante; la mera possibilità di copertura tramite calze, soggetta a scopertura durante i movimenti, non è sufficiente.

  • allegato A.M. (allegato C), lettera B, punto C, del bando di concorso

    La Commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che presenti altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento.

    Per il reclutamento nell'Aeronautica militare il bando richiama il vigente regolamento sull'uniforme e non la slide semplificativa riferita ai candidati dell'Esercito.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione dell'esclusione da una procedura concorsuale, i candidati inseriti nella graduatoria definitiva sono controinteressati necessari quando l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe determinarne la postergazione; l'omessa notificazione ad almeno uno di essi e la mancata impugnazione della graduatoria rendono l'impugnazione inammissibile.
  • Il divieto di nova in appello previsto dall'art. 104, comma 1, c.p.a. riguarda la parte ricorrente in primo grado e non impedisce alla parte resistente di sviluppare per la prima volta in appello temi difensivi, purché non introduca una nuova domanda o una nuova autonoma pretesa.
  • Quando il bando di concorso disciplina distintamente i requisiti relativi a differenti Forze armate, le prescrizioni riferite a una Forza armata non possono essere applicate analogicamente a un'altra; occorre fare riferimento alla disciplina specifica prevista dal bando per il Corpo e il ruolo oggetto del reclutamento.
  • In materia di tatuaggi nel reclutamento militare, se la disciplina ammette soltanto quelli non visibili con qualsiasi uniforme, la copertura deve essere certa e non meramente eventuale; la possibilità che calze o altri capi di abbigliamento si spostino durante l'attività fisica può giustificare il giudizio di inidoneità per visibilità del tatuaggio.
  • La precedente idoneità del candidato per un diverso ruolo o Corpo militare non vincola l'amministrazione nella successiva procedura di reclutamento, dovendosi applicare le disposizioni specifiche previste per il nuovo Corpo e per il nuovo ruolo.
  • Il verbale della visita medica concorsuale e le fotografie acquisite in quella sede possono fondare il giudizio di inidoneità quando documentano, con adeguata istruttoria e motivazione, la visibilità del tatuaggio con le uniformi pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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