Tribunale, Sentenza T-435/22
Judgment of the General Court (First Chamber) of 11 October 2023. — Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Word mark PASCELMO – Earlier EU word mark PASCOE – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-435/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio PASCELMO. Pur essendo identici i prodotti in classe 5, la diversa struttura visiva e fonetica dei segni e l’elevato livello di attenzione del pubblico rilevante escludono il rischio di confusione. È inoltre esclusa l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione della commissione di ricorso.
Marchio UE PASCELMO/PASCOE: la Corte conferma l’assenza di rischio di confusione tra segni per prodotti farmaceutici identici.
La questione giuridica
Se, nell’opposizione alla registrazione del marchio PASCELMO per "pharmaceutical preparations", sussistesse un rischio di confusione con il marchio UE anteriore PASCOE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; e, in via preliminare, se la motivazione della decisione della commissione di ricorso fosse contraddittoria quanto al livello di attenzione del pubblico rilevante.
Principio di diritto
Nel settore dei prodotti farmaceutici, anche se identici, due marchi verbali brevi che coincidono solo nell’incipit e presentano differenze significative nella parte centrale e finale possono non generare rischio di confusione quando il pubblico di riferimento presta un’attenzione elevata. Inoltre, non vi è vizio di motivazione se la decisione usa espressioni come "higher-than-average" e "particularly high" per descrivere un livello comunque superiore alla media, senza contraddizione logica nella valutazione complessiva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE PASCELMO/PASCOE: assenza di rischio di confusione
Il Tribunale dell’Unione europea, Prima Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata su un marchio UE anteriore. La controversia riguarda segni verbali nel settore farmaceutico e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Novartis Pharma AG ottiene una registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il segno verbale PASCELMO, per prodotti della classe 5, descritti come "pharmaceutical preparations". Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH propone opposizione fondandola sul marchio UE anteriore PASCOE, anch’esso registrato per prodotti della classe 5, tra cui medicine, preparati sanitari, integratori, preparazioni dietetiche e veterinari.
L’opposizione è respinta dalla divisione di opposizione e, in sede di ricorso, la commissione di ricorso conferma il rigetto ritenendo che non sussista rischio di confusione. La commissione osserva che i prodotti sono identici, che il pubblico rilevante è composto dal grande pubblico e dai professionisti sanitari, e che il livello di attenzione del consumatore finale è superiore alla media. Sul piano del confronto dei segni, riconosce una bassa somiglianza visiva e una bassa o molto bassa somiglianza fonetica, oltre all’assenza di somiglianza concettuale per la maggior parte del pubblico.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduce due motivi:
- violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001;
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per erronea valutazione del livello di attenzione del pubblico, della somiglianza dei segni e del rischio globale di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione.
Richiama inoltre i principi consolidati secondo cui:
- il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
- la valutazione deve riferirsi alla percezione del consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto;
- per i prodotti farmaceutici e, più in generale, per i beni attinenti alla salute, il pubblico mostra normalmente un’attenzione elevata.
Sull’obbligo di motivazione
Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che le espressioni "higher-than-average" e "particularly high" non sono incompatibili tra loro, perché entrambe descrivono un livello di attenzione superiore alla media. La commissione di ricorso aveva altresì richiamato la giurisprudenza costante relativa ai prodotti della classe 5, per i quali il consumatore finale presenta un’attenzione elevata.
Ne consegue che non vi è contraddizione logica né difetto di motivazione: la ricorrente può comprendere il ragionamento seguito e il giudice può esercitare il controllo di legittimità. Il motivo è quindi respinto.
Sulla percezione del pubblico rilevante
Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante è composto dal grande pubblico e dai professionisti del settore sanitario nell’intera Unione europea. Sottolinea che, per i prodotti farmaceutici, anche se venduti senza prescrizione, il livello di attenzione del consumatore è elevato poiché si tratta di prodotti che incidono sulla salute. Lo stesso vale per integratori e prodotti dietetici, anch’essi collocati nell’ambito dei beni per la salute.
Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il consumatore finale presti un’attenzione elevata ai prodotti in questione, anche se la descrizione del marchio richiesto è ampia e comprende diverse categorie di preparazioni farmaceutiche.
Confronto visivo dei segni
I segni PASCELMO e PASCOE condividono le prime quattro lettere, ma divergono per lunghezza, struttura interna ed estensione finale. Il Tribunale osserva che la somiglianza visiva è solo bassa, poiché:
- i marchi hanno rispettivamente sei e otto lettere;
- il finale è diverso;
- le lettere "o" ed "e" comuni compaiono in ordine inverso e in posizione diversa;
- il marchio richiesto contiene le lettere aggiuntive "l" e "m" nella parte centrale.
Il fatto che entrambi siano marchi verbali composti da un solo termine non neutralizza tali differenze. Anzi, per parole brevi le differenze centrali e finali incidono sensibilmente sull’impressione complessiva. Il Tribunale conferma dunque la valutazione della commissione di ricorso: somiglianza visiva solo debole.
Confronto fonetico dei segni
Sul piano fonetico, il Tribunale distingue tra diversi segmenti di pubblico linguistico. Per i consumatori anglofoni e germanofoni, i segni coincidono solo nell’inizio e nel suono finale della lettera "o", ma divergono per numero di sillabe, sequenza vocalica, ritmo e intonazione. Il marchio anteriore si pronuncia in due sillabe, mentre il marchio richiesto in tre.
Il Tribunale considera decisiva la presenza, nel segno richiesto, della parte centrale aggiuntiva "elm" o "selm", che altera sensibilmente la pronuncia complessiva. Resta quindi corretta la conclusione della commissione di ricorso: somiglianza fonetica bassa per i pubblici anglofono e germanofono, e molto bassa per gli altri consumatori rilevanti.
Valutazione globale del rischio di confusione
Poiché i prodotti sono identici, occorre verificare se la somiglianza dei segni sia sufficiente, alla luce dell’attenzione elevata del pubblico, a generare rischio di confusione. Il Tribunale richiama il principio di interdipendenza, secondo cui un basso grado di somiglianza dei segni può essere compensato, in ipotesi, da altri fattori; nel caso concreto, però, ciò non avviene.
Confermati:
- l’attenzione elevata del pubblico;
- la distintività normale del marchio anteriore;
- la bassa somiglianza visiva;
- la bassa o molto bassa somiglianza fonetica;
- l’assenza di somiglianza concettuale;
il Tribunale conclude che le differenze tra i segni sono sufficienti a generare impressioni complessive diverse. Di conseguenza, non esiste rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Il ricorso è integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO.
Principio affermato
In materia di opposizione al marchio dell’Unione europea, la mera identità dei prodotti non basta a fondare il rischio di confusione quando i segni, valutati nel loro insieme, presentano solo una debole somiglianza visiva e fonetica e il pubblico pertinente presta un’attenzione elevata perché i prodotti incidono sulla salute. La motivazione della decisione amministrativa non è viziata se utilizza espressioni diverse ma compatibili per indicare un livello di attenzione comunque superiore alla media.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 ott 2023Tribunale, Sentenza T-760/21
- Sentenza · 11 ott 2023Tribunale, Sentenza T-296/22
- Sentenza · 11 ott 2023Tribunale, Sentenza T-490/22
- Sentenza · 11 ott 2023Tribunale, Sentenza T-516/22
- Sentenza · 11 ott 2023Tribunale, Sentenza T-529/22
- Sentenza · 11 ott 2023Tribunale, Sentenza T-542/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →