Cassazione Civile, Ordinanza n. 31175/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IRPEF relativo all'anno 2000, per un importo richiesto di euro 49.301,75, su somme percepite da un dirigente ENEL in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto. Il contribuente sosteneva che sulla prestazione previdenziale integrativa aziendale dovesse applicarsi, almeno in parte, la ritenuta del 12,50% prevista per il c.d. rendimento, anziché la tassazione applicata dal sostituto d'imposta con le regole del TFR/tassazione separata. Dopo il primo giudizio e un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la CTR del Piemonte aveva riconosciuto un rimborso parziale di euro 31.600,00. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe deciso sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio colmando carenze probatorie dell'ufficio; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c., per mancata attuazione del principio di diritto fissato dalla precedente cassazione con rinvio; 3) violazione delle norme tributarie sostanziali sulla tassazione delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi, perché la CTR, anziché attenersi al principio di diritto sul c.d. rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, avrebbe fatto ricorso a una consulenza e aderito a una tesi non conforme a tale principio. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che la CTR avesse omesso l'accertamento del fatto storico decisivo costituito dalla sussistenza e misura del rendimento, anche sotto il profilo del vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando assorbiti il primo e il terzo motivo, e ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, cioè negando il rimborso richiesto. Le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della vicenda, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario non può supplire alle carenze probatorie dell'ufficio finanziario.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma sul decidere in base alle prove ritualmente acquisite; non può essere utilizzata per fondare una decisione su accertamenti non consentiti.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, che resta a carico della parte onerata di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta assorbente e già chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamato dal contribuente per sostenere l'applicazione del regime fiscale della prestazione previdenziale complementare.
art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato dal contribuente in combinazione con le altre norme fiscali invocate.
artt. 16, 17 e 42 (ora 45) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati quale disciplina della tassazione separata delle somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482
Norma sulla ritenuta del 12,50% applicabile alle somme qualificabili come rendimento netto da investimento del capitale accantonato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante nei presupposti previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la commissione tributaria deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione; non può sostituirlo con una diversa ricostruzione del rapporto o con una consulenza tecnica che eluda il dictum rescissorio.
- In materia di prestazioni di fondi previdenziali integrativi aziendali, la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alle mere differenze contabili o alle rivalutazioni costruite con criteri tecnico-attuariali.
- Il "rendimento" fiscalmente rilevante presuppone un effettivo investimento del capitale del fondo; se il fondo interno non ha svolto attività di investimento sul mercato, non è configurabile il rendimento assoggettabile alla ritenuta agevolata.
- Se la sentenza di rinvio non rispetta il principio di diritto vincolante e la decisione corretta può essere adottata senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e definire il merito rigettando la domanda originaria.
- Nel processo tributario il giudice non può usare la consulenza tecnica per supplire all'inerzia probatoria dell'amministrazione o per costruire ex novo il fatto costitutivo della pretesa o del rimborso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31092/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31096/2022 del 21/10/2022
- ordinanza_civile · 21 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31098/2022 del 21/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →