Cassazione Penale, Sentenza n. 10338/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 25/07/1975 n.354, relativamente alla pena di 1 anno e 8 mesi risultante dal provvedimento di esecuzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto del 14/09/2020. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nel rifiutare l'affidamento in forza della mancanza di attività lavorativa allegata, non avendo valorizzato il programma elaborato e il parere favorevole dell'UEPE di Roma, e ha contestato l'utilizzo dei precedenti penali come elemento negativo, evidenziando la propria evoluzione personale e la prospettiva di reinserimento sociale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la presenza di un lavoro stabile non è requisito inderogabile per l'affidamento in prova: in mancanza di lavoro il richiedente deve comunque dimostrare di impegnarsi in attività utili o proporre altra attività risocializzante documentata. Poiché il ricorrente non ha indicato né documentato alcuna attività risocializzante alternativa al lavoro e il Tribunale aveva motivato il rifiuto anche alla luce dei precedenti penali e dei procedimenti pendenti, la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta corretta. È stata confermata l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare disposta dal Tribunale di sorveglianza e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 legge 25 luglio 1975, n. 354
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; interpretato nella sentenza come norma che non impone obbligatoriamente un lavoro stabile, ma richiede comunque elementi prognostici di reinserimento quali l'impegno in attività utili o un programma risocializzante documentato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente soccombente; applicata dalla Corte per imporre il pagamento delle spese.
Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, n. 26789/2009 e Sez. 1, n. 14003/2023)
I precedenti richiamati chiariscono che l'assenza di occupazione non esclude automaticamente l'affidamento in prova quando vi siano altri elementi favorevoli al reinserimento; tuttavia l'assenza di qualsiasi progetto o attività alternativa allegata gravano sull'onere probatorio del richiedente.
Massime di principio
- La mancanza di un lavoro stabile non è di per sé ostativa all'affidamento in prova; è però necessario che il richiedente documenti impegni alternativi (attività utili o programma di reinserimento).
- Se non viene indicata né provata alcuna attività risocializzante alternativa al lavoro, il giudice può legittimamente rigettare la richiesta di affidamento per insufficiente prognosi di reinserimento.
- I precedenti penali e i procedimenti pendenti possono incidere negativamente sulla valutazione prognostica e giustificare il rifiuto dell'affidamento in prova.
- Il giudice di merito deve motivare compiutamente la decisione valutando il quadro complessivo; la Corte di legittimità verifica la correttezza e la completezza di tale motivazione.
- Per aumentare le probabilità di ottenere l'affidamento in prova è utile allegare documentazione concreta: pareri UEPE, programmi di reinserimento, impegni in attività socialmente utili e prove del cambiamento personale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10313/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10314/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10316/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10317/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10320/2025 del 14/03/2025
- Sentenza penale · 14 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10323/2025 del 14/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →