Sentenza n. 37/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto del Dirigente del Servizio 11 – IPA di Messina n. 5615/2023 del giorno 8 novembre 2023, con il quale: si revocava il D.D.S. n. 6114/2011 del 13 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 12 Gennaio 2012 reg. 1 foglio 197 di concessione alla ricorrente di un contributo di Euro 116.817,13 pari al 60% della spesa ammessa di Euro 194.695,15 relativo al progetto esecutivo ammesso a finanziamento ai sensi della misura 121 del PSR 2007/2013; si disponeva la restituzione ad AGEA dell'importo di Euro 107.771,30 liquidato a titolo di saldo, maggiorato degli interessi legali maturati a partire dalla data di valuta di incasso del 25 Maggio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del contributo concesso nell’ambito della misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013 e richiesta di restituzione del saldo erogato, maggiorato degli interessi legali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto di revoca deducendo violazione di legge, travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse esercitato sostanzialmente l’autotutela annullando, oltre sei anni dopo, il precedente decreto di approvazione della regolare esecuzione dei lavori e di liquidazione del saldo, in violazione del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. Ha contestato l’insussistenza delle irregolarità relative all’affidamento dei lavori a un ramo d’azienda della medesima società, sostenendo la validità del contratto, delle fatture e della contabilità separata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 633/1972. Ha inoltre sostenuto che non vi fosse violazione delle procedure di selezione dei fornitori, poiché le opere erano ricomprese nel prezziario regionale e le disposizioni attuative avrebbero richiesto il confronto tra preventivi soltanto per beni materiali non inclusi nei prezziari e per investimenti immateriali. Sono state contestate anche le ricostruzioni concernenti prelievi in contanti, asseritamente effettuati tramite un fondo aziendale destinato al cofinanziamento, nonché le carenze rilevate dalla Guardia di finanza dopo il pagamento del saldo: spostamento di un modulo di serra, temporanea assenza delle coperture, mancato rinvenimento dei campi officinali e del frutteto. La società ha quindi sostenuto di avere rispettato gli obblighi di mantenimento e destinazione dei beni nel quinquennio successivo al pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito. La controversia riguarda la revoca e la ripetizione di un contributo per inosservanza di obblighi assunti nella fase esecutiva successiva alla concessione e all’erogazione del finanziamento. In tale fase la posizione del beneficiario è qualificabile come diritto soggettivo, mentre la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice amministrativo ha richiamato l’orientamento secondo cui le controversie relative alla fase di erogazione o ripetizione del contributo, quando fondate sull’inadempimento delle condizioni di concessione, sono devolute al giudice ordinario. Ha indicato la possibilità di riproporre il giudizio dinanzi al giudice ordinario competente per territorio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della decisione in rito e della mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del giudice competente per l’impugnazione.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ha invocato il termine di diciotto mesi sostenendo che il decreto di revoca costituisse, nella sostanza, un annullamento d’ufficio del precedente provvedimento di liquidazione; il TAR non ha esaminato tale censura per difetto di giurisdizione.
art. 36 d.P.R. 633/1972
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere la legittimità della contabilità separata dei rami d’azienda e delle fatture relative alle prestazioni interne; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 11, comma 2, c.p.a.
termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza
Consente di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro il termine indicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile rilevabilità del difetto di giurisdizione prima di definire il giudizio.
Massime di principio
- Le controversie sulla revoca o sulla ripetizione di contributi pubblici, quando la revoca è fondata sull’inosservanza di obblighi esecutivi o delle condizioni assunte dal beneficiario nella fase di attuazione dell’intervento finanziato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo.
- Il riparto di giurisdizione nelle controversie sui contributi pubblici deve essere determinato in base alla natura della situazione giuridica dedotta e alla fase del rapporto controversa: la giurisdizione amministrativa ricorre per le questioni relative alla concessione caratterizzate da discrezionalità pubblicistica, mentre quella ordinaria ricorre nella fase di erogazione o ripetizione fondata sull’inadempimento di obblighi già stabiliti.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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