Cassazione Penale, Sentenza n. 5985/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (con alcune nullità limitate), deducendo: 1) vizio procedurale per presunta nullità dovuta all'integrazione in udienza del capo di imputazione con l'espressione "insieme a Benedini Giancarlo", senza formale avviso di modifica e quindi con lesione del diritto di difesa (richiamando artt. 516, 517, 519, 520, 521, 522 c.p.p. e norme sul termine a difesa); 2) violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione per aver affermato la responsabilità dei singoli sulla base di una presunta cointeressenza familiare senza individuare le condotte personali e senza valutare elementi probatori difformi (es. contrasto dichiarato di Antonietta con il padre).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (in parte infondato e in parte inammissibile) e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'integrazione dell'imputazione intervenuta nel corso dell'istruttoria dibattimentale non abbia comportato una modifica radicale del fatto contestato: i reati erano del tipo monosoggettivo/"eventuale" a concorso eventuale, i ricorrenti erano a conoscenza dell'iter processuale e non hanno subito pregiudizio reale alla difesa; pertanto non si è concretizzata la nullità invocata. Sul secondo motivo la Corte ha qualificato la censura come generica e priva della necessaria correlazione con le argomentazioni probatorie della sentenza, ritenendo invece sussistenti elementi concreti di responsabilità individuale (alternanza negli incarichi di amministrazione, disponibilità dei mezzi sociali, cessioni di rami d'azienda prossime al fallimento, comportamento degli acquirenti, sottrazione di scritture). Ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
artt. 516, 517, 519, 520, 521, 522 c.p.p.; art. 507 c.p.p.; art. 173 disp. att. c.p.p.
Le norme indicate regolano la modifica dell'imputazione, gli obblighi di notifica e le garanzie del contraddittorio: la Corte ha interpretato che l'integrazione dell'imputazione in istruttoria non costituisce nullità quando non determini una trasformazione radicale del fatto e l'imputato abbia avuto concreta possibilità di difendersi
Codice penale
Richiamato in relazione alla responsabilità a titolo di concorso: la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione circa la collaborazione/concorrente contribuzione al reato purché sorretta da elementi probatori concreti
Decreto-legge
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020; art. 23, comma 8, d.l. 137/2020; art. 7, comma 1, d.l. 105/2021
Norme richiamate riguardanti il procedimento di trattazione del ricorso senza intervento delle parti e la disciplina temporanea della trattazione scritta; utilizzate per inquadrare il rito di trattazione del ricorso
Massime di principio
- L'aggiunta di un terzo concorrente all'imputazione intervenuta durante l'istruttoria non è automaticamente causa di nullità: va valutato se la modifica ha trasformato radicalmente il 'fatto' contestato o se l'imputato ha comunque potuto concretamente esercitare la difesa
- Nei reati monosoggettivi o a concorso eventuale il mutamento del numero dei presunti concorrenti è meno incisivo ai fini della rilevanza della modifica dell'imputazione, a condizione che non venga alterato il nucleo essenziale della fattispecie
- Per impugnazioni in Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato i passaggi logico-probatori della sentenza; censure generiche che non mirano ai ragionamenti probatori possono essere dichiarate inammissibili o infondate
- Quando si contesta la valutazione probatoria fondata su rapporti familiari o sociali, è necessario dimostrare l'assenza di altri elementi di collegamento probatorio (es. disponibilità di beni, atti dispositivi, documentazione, ruoli formali e di fatto)
- Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza si applica in funzione della concreta possibilità di difesa: conta meno il mero confronto letterale tra capo e sentenza e più la valutazione se l'imputato abbia potuto conoscere e controbattere l'oggetto dell'accusa
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe tempestivamente chiedere l'iscrizione formale della modifica dell'imputazione e, se ritenuto necessario, chiedere termini o nuove prove quando la modifica incida realmente sull'oggetto del contendere; altrimenti occorre focalizzarsi nel fornire prova diretta che confuti i singoli elementi fattuali indicati dal giudice
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