Sentenza n. 339/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria - dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per quanto di loro competenza, delle ulteriori Amministrazioni intimate, rispetto all'obbligo di provvedere in relazione all'adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avuto riguardo al proprio obbligo di provvedere in relazione all'istanza di Provvedimento Unico in materia Ambientale di cui all'art. 27 del D.lgs. 152/2006, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, per quanto di loro competenza, delle ulteriori Amministrazioni intimate, ad adottare il provvedimento di VIA nell'ambito del PUA entro un breve termine perentorio, nominando sin d'ora un Commissario ad Acta nel caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC e del Ministero della Cultura ad adottare lo schema di provvedimento, nonché del relativo titolare all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater, del D.lgs. 152/2006; - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a concludere il procedimento con l'emanazione del Provvedimento Unico in materia Ambientale previa convocazione della conferenza dei servizi entro un breve termine perentorio, nonché del relativo titolare all'attivazione dei poteri sostituivi ai sensi dell'art. 25, comma 2-quater , del D.lgs. 152/2006, formulando sin d'ora espressa riserva di agire per la condanna al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a.; - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso del cinquanta per cento (50 %) dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 27, comma 4 e 33 del D.lgs. 152/2006, pari ad Euro 26.587,61, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte capitale dalla domanda al saldo effettivo. NONCHÉ PER LA NOMINA - fin da ora, di un Commissario ad Acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni condannate ad adempiere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente illegittimo sulla procedura di VIA integrata nel Provvedimento Unico in materia Ambientale per un impianto eolico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sulla VIA e sul Provvedimento Unico in materia Ambientale relativo a un impianto eolico di undici aerogeneratori, per complessivi 79,2 MW, ricadente nei territori di Comuni abruzzesi e con opere di connessione anche in Molise. Ha dedotto che, trattandosi di procedimento relativo a un progetto PNRR, avrebbero dovuto applicarsi i termini abbreviati dell'art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006: trenta giorni per la consultazione, trenta giorni per lo schema di provvedimento e trenta giorni per l'adozione della VIA, con eventuale esercizio del potere sostitutivo. In subordine, ha sostenuto che anche applicando i termini dell'art. 27 d.lgs. 152/2006, relativo al PUA, il procedimento fosse comunque tardivo. Ha chiesto inoltre la condanna delle amministrazioni alla conclusione dei procedimenti, la nomina preventiva di un commissario ad acta, l'attivazione dei poteri sostitutivi e il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria per asserito superamento dei termini.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che alla data del passaggio in decisione, il 12 maggio 2026, il termine per la conclusione della VIA non fosse ancora scaduto. Il procedimento era stato avviato con istanza del 30 maggio 2024, ma aveva richiesto plurime integrazioni documentali. Il MASE aveva dichiarato la procedibilità e pubblicato l'avviso al pubblico il 24 febbraio 2025; successivamente, il 13 gennaio 2026, aveva comunicato la pubblicazione di ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla proponente, determinando la riapertura della consultazione. Il TAR ha ritenuto che, in presenza di una nuova pubblicazione di documentazione, il computo dei termini dovesse decorrere da quest'ultima e non dalla pubblicazione iniziale. Anche assumendo l'applicazione dei termini abbreviati PNRR, il termine residuale di 130 giorni per l'adozione della VIA sarebbe scaduto soltanto il 23 maggio 2026. La convocazione della conferenza di servizi il 12 febbraio 2026 non era pertanto tardiva. Il Collegio ha inoltre escluso che la richiesta integrativa formulata dalla Soprintendenza con un ritardo di soli due giorni rispetto al termine previsto potesse essere considerata tamquam non esset: la ricorrente aveva aderito alla richiesta e trasmesso spontaneamente la documentazione, sicché, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede e del divieto di venire contra factum proprium, non poteva poi negarne la rilevanza procedimentale. È stata conseguentemente respinta anche la domanda di rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. Il TAR ha precisato che, alla data di pubblicazione della sentenza, il termine risultava ormai scaduto e che l'amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento senza ulteriore ritardo, ma tale sopravvenienza non ha modificato l'esito della domanda, valutata in relazione alla data della decisione. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio consente di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere quando il termine procedimentale sia effettivamente scaduto; la valutazione della fondatezza va compiuta con riferimento alla situazione esistente alla data della decisione.
art. 27 d.lgs. 152/2006
Disciplina il Provvedimento Unico in materia Ambientale, stabilendo le scansioni procedimentali relative alla verifica documentale, alla pubblicazione, alla consultazione pubblica, alla conferenza di servizi e alla conclusione dei lavori.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.
Per i progetti PNRR opera, secondo il giudice, un termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione, fermo il termine residuale di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione; quest'ultimo termine conserva autonoma rilevanza e, in caso di ulteriore pubblicazione di documentazione integrativa, decorre da tale nuova pubblicazione.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Prevede l'adozione del provvedimento di VIA nei trenta giorni successivi allo schema e il coinvolgimento del Ministero della Cultura secondo i termini indicati dalla disposizione.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Disciplina l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento di VIA.
art. 2-ter d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.
Il rimborso dei diritti di istruttoria presuppone l'effettivo mancato rispetto dei termini applicabili; non spetta quando, alla data della decisione, il termine non era ancora scaduto.
art. 14-ter l. 241/1990
La conferenza di servizi decisoria costituisce la sede di coordinamento delle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico ambientale.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione obbligata a provvedere, ma presuppone l'accertamento dell'inadempimento.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, l'illegittimità dell'inerzia deve essere valutata con riferimento alla scadenza del termine procedimentale esistente alla data in cui la causa passa in decisione; se tale termine non è ancora scaduto, il ricorso deve essere respinto, anche se il termine scade successivamente, ferma la necessità per l'amministrazione di provvedere senza ulteriore ritardo.
- Nelle procedure di VIA integrate nel Provvedimento Unico in materia Ambientale, quando sia pubblicata ulteriore documentazione integrativa rilevante per l'istruttoria, il termine per la conclusione della procedura può decorrere dalla nuova pubblicazione, non necessariamente da quella iniziale.
- Il termine residuale previsto per la conclusione della VIA dei progetti PNRR mantiene autonoma funzione rispetto al termine decorrente dalla conclusione della consultazione pubblica; non può essere considerato privo di effetto per il solo fatto che la disciplina preveda anche un termine più breve collegato alla fase di consultazione.
- La richiesta integrativa formulata dall'amministrazione con un ritardo contenuto rispetto al termine ordinario non può essere considerata irrilevante quando il proponente vi abbia dato seguito, trasmettendo la documentazione richiesta e riconoscendone così la rilevanza nello sviluppo del procedimento; il proponente non può successivamente sostenere, in contrasto con la propria condotta, che tale attività non produca effetti sul computo dei termini.
- Il rimborso di una quota dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini della VIA presuppone che il ritardo sia già maturato alla data rilevante per la decisione giudiziale. La nomina del commissario ad acta presuppone, a sua volta, un accertato obbligo di provvedere rimasto inadempiuto.
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