Cassazione Civile, Sentenza n. 14556/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ancona Entrate ha impugnato la sentenza della Corte tributaria regionale che aveva dato ragione a ENI ritenendo non dovuta l'IMU per piattaforme collocate oltre le 12 miglia marine. La società ricorrente sosteneva che il presupposto impositivo (l'ubicazione dell'immobile "nel territorio dello Stato") comprende anche la piattaforma continentale in base agli artt. 76 e 77 della Convenzione di Montego Bay e alla normativa nazionale che disciplina permessi e concessioni per ricerca e coltivazione di idrocarburi; ha inoltre invocato profili di violazione costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.) e di possibile aiuto di Stato (art. 107 TFUE). ENI ha resistito, sostenendo la non territorialità delle piattaforme oltre le 12 miglia e la conseguente insuscettibilità all'IMU/ICI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ancona Entrate. Ha stabilito il principio che la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva non sono "territorio dello Stato" ai fini dell'imposizione comunale sugli immobili: i diritti dello Stato costiero su tali aree (art. 77 Convenzione di Montego Bay) e la giurisdizione esclusiva (art. 60, comma 2, richiamato dall'art. 80) sono esercitati in modo funzionale e limitato allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse naturali. Ne consegue che il presupposto territoriale dell'ICI/IMU non ricorre per impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale oltre le 12 miglia; la Corte ha inoltre ritenuto irrilevante per l'esclusione dell'imposizione la qualificazione civile di bene immobile o la mera capacità di accatastamento. La censura relativa all'art. 107 TFUE è stata respinta: la mancata assoggettabilità non costituisce aiuto di Stato laddove lo Stato non disponga del potere impositivo territoriale. Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Convenzione di Montego Bay, 1982)
art. 76: "La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale..."; art. 77: "Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali."; art. 60, comma 2: "...giurisdizione esclusiva in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione"
La Corte interpreta la Convenzione nel senso che i diritti e la giurisdizione attribuiti allo Stato costiero sulla piattaforma sono funzionali e limitati allo scopo di esplorazione e sfruttamento delle risorse; non costituiscono piena territorialità che permetta l'applicazione delle imposte comunali immobiliari.
d.lgs. 23/2011 (istituzione IMU)
Conferma il presupposto impositivo correlato all'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato; la Corte usa questo principio per escludere l'applicazione dell'IMU alle piattaforme sulla piattaforma continentale, ritenute esterne al territorio statale ai fini municipali.
d.lgs. 504/1992 (riordino finanze enti territoriali, ICI)
art. 1, comma 2: "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato"
La disposizione stabilisce il criterio della territorialità quale presupposto dell'imposta. La Corte ne ricava che, se un bene non è nel "territorio dello Stato" ai sensi del diritto internazionale (es. piattaforma continentale), l'ICI/IMU non è applicabile.
Legge 2 dicembre 1994, n. 689 (ratifica Convenzione di Montego Bay)
Attesta la ratifica della Convenzione da parte dell'Italia e conferisce valore interno alle regole convenzionali utilizzate per delimitare i confini della sovranità/statualità sui mari.
Legge 157/2019 (istituzione dell'IMPI)
Lo Stato ha istituito dal 2020 l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), disciplinando a livello statale l'imposizione su tali manufatti; la Corte osserva che l'istituzione dell'IMPI non implica che precedentemente esistesse automaticamente una potestà municipale estendibile alle piattaforme oltre le 12 miglia.
Art. 107 TFUE
Art. 107: "Sono incompatibili con il mercato interno... gli aiuti concessi dagli Stati..."
La Corte ritiene che la mera non assoggettabilità a imposte comunali, quando motivata dall'assenza di potere impositivo territoriale dello Stato/ente locale, non costituisce automaticamente un 'aiuto di Stato' ai sensi dell'art. 107 TFUE.
R.D. 1443/1927, L. 613/1967, d.lgs. 625/1996, d.lgs. 145/2015 (normativa su piattaforme e concessioni)
Queste norme regolano autorizzazioni, permessi e disciplina tecnica per ricerca e coltivazione e testimoniano l'esercizio di prerogative statali in materia di sfruttamento delle risorse; secondo la Corte, tuttavia, non trasformano la piattaforma continentale in "territorio dello Stato" ai fini dell'imposizione comunale.
Giurisprudenza nazionale ed europea richiamata
Cass. Sez. 5, n. 3618/2016; sentenze CGUE Aktiebolaget C-111/05 e Salemink C-347/10
Precedenti che distinguono la piena territorialità del mare territoriale (fino a 12 miglia) — dove l'imposizione comunale può trovare base — dall'ambito funzionale e limitato di EEZ e piattaforma continentale; la Corte li utilizza per motivare la differenza di trattamento fra aree entro e oltre 12 miglia.
Massime di principio
- Le installazioni fisse o galleggianti posizionate sulla piattaforma continentale (oltre le 12 miglia) non sono "territorio dello Stato" ai fini dell'ICI/IMU: l'imposizione comunale richiede la territorialità piena che manca oltre il mare territoriale.
- I diritti dello Stato costiero su zona economica esclusiva e piattaforma continentale sono di natura funzionale e limitata allo sfruttamento ed esplorazione delle risorse: la giurisdizione esclusiva prevista dalla Convenzione va interpretata nei limiti di tale funzione.
- Piattaforme entro il mare territoriale (fino a 12 miglia) possono essere assoggettate all'imposta comunale sugli immobili, secondo la giurisprudenza consolidata.
- La qualificazione civilistica di un manufatto come bene immobile o la sua accatastabilità non sono, da sole, sufficienti a superare il vincolo della territorialità internazionale: occorre verificare la collocazione rispetto alle zone marittime internazionali.
- La mancata applicazione di un tributo locale per assenza di potere impositivo territoriale non implica automaticamente aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.
- Dopo l'entrata in vigore dell'IMPI (legge 157/2019, efficacia 2020) lo Stato può disciplinare specifiche forme di imposizione sulle piattaforme marine; in ogni caso l'imposizione statale non estende automaticamente la potestà tributaria municipale nelle aree internazionali.
- In casi simili verificare sempre: (a) la distanza dalla linea di base per determinare se si è nel mare territoriale, ZC, ZEE o piattaforma continentale; (b) il contenuto e lo scopo dell'attività svolta sull'impianto (estrattiva/di sfruttamento); (c) la normativa nazionale e convenzionale applicabile e eventuali proclamazioni di ZEE.
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