Sentenza n. 5570/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) nota del Responsabile del Servizio Urbanistica, Ambiente, e Territorio del Comune di Striano, prot. n. 3030 dell'1.3.2023, notificata il 15.3.2023, avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento avviato con nota del 15/02/2022 Prot. n. 2176, annullamento e rigetto della S.C.I.A. Prot. 18114 del 06/12/2021”; b)- nota del medesimo Responsabile, prot. n. 2176 del 15.2.2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione degli effetti della S.C.I.A.-000124 del 06/12/2021 Prot. 18114 ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies della L. n. 241/1990”, notificata il 15.3.2023; c)- verbale di sopralluogo prot. n. 2169 del 15.2.2022, così come richiamato nei provvedimenti di cui sopra sub a) e b); d)- nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di conclusione del procedimento, annullamento e rigetto della SCIA edilizia in sanatoria relativa a una tettoia per posti auto, con gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota comunale dell’1 marzo 2023, notificata il 15 marzo 2023, con cui il Comune ha concluso il procedimento avviato sulla SCIA presentata il 6 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001, rimuovendone gli effetti. La segnalazione riguardava una tettoia aperta di circa 180 mq, con struttura in acciaio e copertura in lamiera, realizzata a copertura di posti auto al servizio di unità abitative. La ricorrente ha dedotto: l’illegittimità della comunicazione di avvio perché notificata contestualmente al provvedimento conclusivo, con conseguente impossibilità di partecipare al procedimento; la contraddittorietà e perplessità del contenuto dell’atto; l’illegittimo esercizio dell’autotutela a circa quindici mesi dalla presentazione della SCIA; la mancata notifica dell’avvio e l’eccessiva durata del procedimento; l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione del 16 novembre 2021 sino alla definizione del procedimento di sanatoria avviato con la SCIA; il difetto assoluto di motivazione; e l’assenza della necessità del permesso di costruire per le opere realizzate.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha rilevato che la precedente sentenza dello stesso TAR n. 2101/2023, confermata integralmente dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 10372/2025, aveva accertato con efficacia di giudicato che la tettoia, per dimensioni, carattere permanente e modalità costruttive, comportava una stabile trasformazione del territorio e richiedeva il permesso di costruire, non essendo decisiva la sua apertura su tre lati. La SCIA presentata non era quindi idonea a legittimare l’intervento. In tali circostanze non si trattava di esercizio dell’autotutela su una SCIA produttiva dei suoi effetti tipici, bensì della presa d’atto dell’inidoneità dello strumento impiegato; il Comune non era tenuto a provvedere sulla segnalazione né a rispettare i presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990. L’utilizzo di un titolo edilizio inidoneo lasciava le opere abusive e non impediva l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione. Sono state pertanto ritenute infondate anche le censure relative a partecipazione, tempi, motivazione e asserita sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001
Con il gravame introduttivo del giudizio la A.R.BI. Immobiliare S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Striano, prot. n. 3030 dell’1.3.2023, notificata il 15.3.2023, avente ad oggetto “Comunicazione di conclusione del procedimento avviato con nota del 15/02/2022 Prot. n. 2176, annullamento e rigetto della S.C.I.A. Prot. 18114 del 06/12/2021”, oltre ai relativi atti presupposti.
La sentenza menziona la disposizione per descrivere la base normativa indicata per la SCIA in sanatoria, ma non ne sviluppa un’interpretazione autonoma; la decisione si fonda sulla non idoneità della SCIA a legittimare opere per le quali era necessario il permesso di costruire.
art. 21-nonies l. 241/1990
allorquando si faccia ricorso all’istituto della s.c.i.a. (anche in sanatoria) al di fuori delle ipotesi in cui l’ordinamento prevede la segnalazione come idonea al fine di legittimare un intervento edilizio, la P.A. non è tenuta a provvedere, non sussistendo alcun obbligo in tal senso: a fortiori, deve affermarsi che quando il Comune ritenga, comunque, di esprimersi nel senso di rendere nota alla parte privata l’inutilità della segnalazione depositata, non è possibile predicare a carico dell’ente l’obbligo di farlo rispettando i presupposti di cui all’art. 21 nonies L.241/1990 (non trattandosi, appunto, di esercizio di autotutela, e ciò a prescindere dalle espressioni formalmente utilizzate dall’Amministrazione).
I presupposti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies non si applicano quando l’amministrazione si limita a comunicare l’inidoneità di una SCIA estranea al proprio ambito legale e priva di effetti legittimanti.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La consistenza delle opere appena descritte, come emergente dalla relazione di sopralluogo e dalle fotografie ad essa allegate, è tale da implicare una stabile trasformazione del territorio, e da richiedere, di conseguenza, il previo rilascio del permesso di costruire (cfr. relazione del 15.11.2021 di cui alla produzione di parte resistente), restando a tal fine irrilevante la circostanza dell’apertura su tre lati del manufatto.
La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione dipende dalla consistenza e dalla stabile trasformazione del territorio; l’apertura del manufatto su tre lati non esclude la necessità del permesso di costruire.
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
L’utilizzo di un titolo inidoneo rende abusivo l’intervento e impone al Comune di intervenire attraverso i suoi poteri generali di vigilanza in ambito edilizio: in particolare l’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.
La presentazione di un titolo edilizio inidoneo non rende legittime le opere e non impedisce al Comune di esercitare i poteri generali di vigilanza urbanistico-edilizia.
Massime di principio
- La SCIA, anche presentata in sanatoria, produce gli effetti tipici previsti dalla legge solo se riguarda un intervento per il quale l’ordinamento consente l’impiego di tale strumento; se l’intervento richiede un permesso di costruire, la SCIA è inidonea a legittimarlo e le opere restano abusive.
- Quando la SCIA è manifestamente estranea al proprio ambito applicativo e non è idonea a legittimare l’intervento edilizio, l’amministrazione non è tenuta ad adottare un provvedimento conclusivo; se comunica comunque l’inutilità della segnalazione, tale comunicazione non costituisce esercizio di autotutela e non è soggetta ai presupposti dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
- La realizzazione di una tettoia di ampia estensione, stabile e permanente, idonea a determinare una trasformazione del territorio, richiede il permesso di costruire; la sua apertura su più lati non è, di per sé, sufficiente a escludere tale obbligo.
- L’impiego di un titolo edilizio inidoneo non elide l’abusività delle opere né preclude l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia.
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