Cassazione Penale, Sentenza n. 8563/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2021 con cui la Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato estinta la pena di 2 mesi di arresto e di euro 13.000 di multa (sentenza irrevocabile del 03/04/2003) ma aveva rigettato la richiesta di estinzione e/o revoca dell'ordine di demolizione. Il difensore censurava violazione di legge e vizio di motivazione per presunta istruttoria incompleta: la Corte non avrebbe compiuto accertamenti adeguati sull'impossibilità di eseguire la demolizione, non avrebbe considerato le verifiche d'ufficio del Comune di Castel Volturno e la perizia di parte (che sosteneva che la demolizione del corpo abusivo avrebbe compromesso la stabilità della parte legittima). Si contestava in particolare che una relazione tecnica (ing. Chiara Follera) aveva lasciato aperto il quesito per motivi personali e che la Corte territoriale avrebbe ignorato perizie e documenti rilevanti, rendendo la motivazione illogica.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordine di demolizione non fosse ineseguibile ma soltanto economicamente gravoso e che il ricorrente avesse aggravato l'abuso proseguendo i lavori (sopraelevazione non autorizzata), per cui gli ostacoli tecnici non erano rilevanti. Il ricorso era, secondo la Corte, una richiesta di riesame di fatti e valutazioni probatorie non documentata nella specificità richiesta in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale, è stato disposto il versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile; principio che collega l'inammissibilità del ricorso all'onere delle spese.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata per giustificare l'imposizione di una somma in favore della Cassa delle Ammende anche in assenza di "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", permettendo alla Corte di determinare equitativamente l'ammontare da versare.
Giurisprudenza della Cassazione (Cass., Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267108)
Cass., Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Di Dio, Rv. 267108
Principio che l'aggravamento colpevole dell'abuso (es. prosecuzione dei lavori e sopraelevazione non autorizzata) rende irrilevanti gli ostacoli tecnici o l'onerosità economica come motivo per non eseguire l'ordine di demolizione.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per riesaminare fatti e valutazioni tecniche: il ricorso che si limiti a sollevare questioni di fatto senza documentazione specifica è inammissibile.
- L'impossibilità economica o la pregiudizievolezza economica della demolizione non costituiscono di per sé un impedimento assoluto all'esecuzione se il responsabile ha aggravato l'abuso continuando i lavori; in tali casi l'ordine di demolizione può essere ritenuto eseguibile.
- Le perizie di parte devono provare in modo specifico e convincente l'effettiva impossibilità tecnica o il rischio grave per la stabilità; mere riserve o accertamenti incompleti per motivi estranei (es. problemi di salute del tecnico) non assicurano l'accoglimento della richiesta.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e, richiamata la giurisprudenza costituzionale, può disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
- In procedimenti di esecuzione e incidenti di esecuzione relativi a demolizioni abusive il comportamento successivo dell'immobile (es. opere aggiuntive) influenza negativamente le difese sull'ineseguibilità della demolizione.
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