Sentenza del 03/10/2017 n. 5652 - Comm. Trib. Prov. Milano
Spese per acquisti presso fornitori domiciliati in Stati con regimi di fiscalità privilegiata - Effettiva e regolare esecuzione delle operazioni commerciali - Onere della prova delle esimenti di legge - condizioni e limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che le due esimenti sono alternative e non cumulative. Pertanto, il contribuente può ottenere il riconoscimento della deducibilità dei costi dimostrando anche soltanto una delle due condizioni. Non è necessario provare contemporaneamente sia l'effettiva attività commerciale prevalente del fornitore estero sia l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in Stati con fiscalità privilegiata. Il contribuente doveva dimostrare una delle esimenti previste dall'art. 110, comma 11, del TUIR: A) che le imprese estere svolgevano prevalentemente un'attività commerciale effettiva nello Stato di insediamento; oppure B) che le operazioni rispondevano a un effettivo interesse economico ed erano state concretamente eseguite.
Norme richiamate
Articolo 110, comma 11, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
La disposizione consente la deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese residenti in Stati a fiscalità privilegiata quando il contribuente dimostri una delle esimenti previste.
Le esimenti consistenti nell'effettiva attività commerciale dell'impresa estera oppure nell'effettivo interesse economico e nella concreta esecuzione dell'operazione sono alternative, non cumulative. È quindi sufficiente provare una sola delle due condizioni.
Massime di principio
- In presenza di costi riferiti a operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata di almeno una delle esimenti previste dalla legge.
- Non è necessario dimostrare contemporaneamente l'attività commerciale effettiva del fornitore estero e l'interesse economico dell'operazione: la prova di una sola esimente può essere sufficiente.
- La concreta esecuzione delle operazioni deve risultare da documenti coerenti, quali contratti, fatture, pagamenti, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e altri elementi idonei a dimostrare la reale effettuazione degli acquisti.
- La dimostrazione dell'effettivo interesse economico richiede elementi che evidenzino la razionalità commerciale dell'operazione, come condizioni di prezzo, qualità, specializzazione del fornitore o altri vantaggi economici.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare la deducibilità per la sola mancata prova di entrambe le esimenti, se il contribuente ha validamente dimostrato una delle due condizioni alternative.
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