Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/10/2017 n. 978 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposta sulle successioni e donazioni - trust - efficacia segregante - sussistenza - trasferimento di beni - esclusione - conseguenze - illegittimità dell'avviso di liquidazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato l'atto istitutivo del trust all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, richiedendo un'imposta proporzionale dell'8% invece dell'imposta fissa applicata dal notaio. Secondo l'Ufficio, il conferimento degli immobili nel trust costituiva un trasferimento di proprietà e, in quanto costituzione di un vincolo di destinazione, integrava autonomamente il presupposto impositivo. I contribuenti hanno contestato tale interpretazione, sostenendo che il trust producesse soltanto un effetto segregante e non un trasferimento di ricchezza, né in favore del trustee né dei beneficiari. Gli immobili erano stati destinati temporaneamente a garantire il risanamento dei debiti sociali e, una volta risanata la situazione debitoria, erano stati restituiti ai disponenti.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il conferimento degli immobili nel trust non avesse prodotto un effettivo trasferimento di ricchezza o un arricchimento dei beneficiari, ma soltanto un effetto di segregazione patrimoniale finalizzato alla garanzia dei debiti sociali. La successiva restituzione dei beni ai disponenti, dopo il risanamento della società, ha confermato l'assenza di un trasferimento definitivo. Di conseguenza, non sussisteva il presupposto per applicare l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione dell'incertezza dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, D.L. 262/2006, convertito dalla Legge 286/2006

    La norma ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito alla "costituzione di vincoli di destinazione".

    La Commissione ha escluso che la norma imponga automaticamente l'imposta per ogni costituzione di trust o vincolo di destinazione. È necessario verificare se l'operazione abbia prodotto un effettivo trasferimento di ricchezza o un arricchimento qualificabile come liberalità.

  • Art. 53 della Costituzione

    Nessuno può essere assoggettato a imposta se non in presenza di un'idonea capacità contributiva.

    L'applicazione dell'imposta deve essere collegata a una concreta manifestazione di capacità contributiva. La mera segregazione dei beni, senza trasferimento definitivo o arricchimento, non costituisce secondo la sentenza una capacità contributiva sufficiente.

  • Art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990

    L'Agenzia delle Entrate aveva richiamato la norma per sostenere l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale in presenza di un trasferimento immobiliare. Tale presupposto è stato escluso dalla Commissione nel caso concreto.

  • Articoli 15, 35 e 36 del D.Lgs. 546/1992

    Disposizioni processuali richiamate nel dispositivo della decisione per la pronuncia sulla controversia e sulle spese.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016

    La costituzione del trust produce soltanto efficacia "segregante" dei beni eventualmente in esso conferiti.

    La sentenza richiama questo precedente per affermare che il conferimento nel trust non determina necessariamente un trasferimento imponibile. L'imposta sulle successioni e donazioni richiede un reale arricchimento mediante un effettivo trasferimento di beni o diritti.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni: occorre verificare se vi sia un effettivo trasferimento di ricchezza o una liberalità.
  • Quando il trust ha una funzione meramente cautelare o di garanzia, con segregazione temporanea dei beni e assenza di arricchimento immediato dei beneficiari, può mancare il presupposto per l'imposta proporzionale.
  • La restituzione dei beni ai disponenti dopo il venir meno dello scopo del trust è un elemento rilevante per dimostrare che non vi è stato un trasferimento definitivo della ricchezza.
  • La qualificazione fiscale deve dipendere dagli effetti concreti dell'atto e dalla sua funzione economica, non dalla sola denominazione di trust o vincolo di destinazione.
  • La mera intestazione dei beni al trustee non equivale necessariamente a un trasferimento economico imponibile, se il trustee agisce come amministratore nell'ambito di un programma negoziale e i beni restano separati dal suo patrimonio.
  • In presenza di un trust con effettivo trasferimento finale ai beneficiari o con immediato arricchimento degli stessi, il trattamento fiscale può essere diverso e l'imposta proporzionale può risultare applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.