Sentenza del 03/10/2017 n. 978 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta sulle successioni e donazioni - trust - efficacia segregante - sussistenza - trasferimento di beni - esclusione - conseguenze - illegittimità dell'avviso di liquidazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato l'atto istitutivo del trust all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, richiedendo un'imposta proporzionale dell'8% invece dell'imposta fissa applicata dal notaio. Secondo l'Ufficio, il conferimento degli immobili nel trust costituiva un trasferimento di proprietà e, in quanto costituzione di un vincolo di destinazione, integrava autonomamente il presupposto impositivo. I contribuenti hanno contestato tale interpretazione, sostenendo che il trust producesse soltanto un effetto segregante e non un trasferimento di ricchezza, né in favore del trustee né dei beneficiari. Gli immobili erano stati destinati temporaneamente a garantire il risanamento dei debiti sociali e, una volta risanata la situazione debitoria, erano stati restituiti ai disponenti.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il conferimento degli immobili nel trust non avesse prodotto un effettivo trasferimento di ricchezza o un arricchimento dei beneficiari, ma soltanto un effetto di segregazione patrimoniale finalizzato alla garanzia dei debiti sociali. La successiva restituzione dei beni ai disponenti, dopo il risanamento della società, ha confermato l'assenza di un trasferimento definitivo. Di conseguenza, non sussisteva il presupposto per applicare l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in ragione dell'incertezza dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, D.L. 262/2006, convertito dalla Legge 286/2006
La norma ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito alla "costituzione di vincoli di destinazione".
La Commissione ha escluso che la norma imponga automaticamente l'imposta per ogni costituzione di trust o vincolo di destinazione. È necessario verificare se l'operazione abbia prodotto un effettivo trasferimento di ricchezza o un arricchimento qualificabile come liberalità.
Art. 53 della Costituzione
Nessuno può essere assoggettato a imposta se non in presenza di un'idonea capacità contributiva.
L'applicazione dell'imposta deve essere collegata a una concreta manifestazione di capacità contributiva. La mera segregazione dei beni, senza trasferimento definitivo o arricchimento, non costituisce secondo la sentenza una capacità contributiva sufficiente.
Art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990
L'Agenzia delle Entrate aveva richiamato la norma per sostenere l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale in presenza di un trasferimento immobiliare. Tale presupposto è stato escluso dalla Commissione nel caso concreto.
Articoli 15, 35 e 36 del D.Lgs. 546/1992
Disposizioni processuali richiamate nel dispositivo della decisione per la pronuncia sulla controversia e sulle spese.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016
La costituzione del trust produce soltanto efficacia "segregante" dei beni eventualmente in esso conferiti.
La sentenza richiama questo precedente per affermare che il conferimento nel trust non determina necessariamente un trasferimento imponibile. L'imposta sulle successioni e donazioni richiede un reale arricchimento mediante un effettivo trasferimento di beni o diritti.
Massime di principio
- La costituzione di un trust non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni: occorre verificare se vi sia un effettivo trasferimento di ricchezza o una liberalità.
- Quando il trust ha una funzione meramente cautelare o di garanzia, con segregazione temporanea dei beni e assenza di arricchimento immediato dei beneficiari, può mancare il presupposto per l'imposta proporzionale.
- La restituzione dei beni ai disponenti dopo il venir meno dello scopo del trust è un elemento rilevante per dimostrare che non vi è stato un trasferimento definitivo della ricchezza.
- La qualificazione fiscale deve dipendere dagli effetti concreti dell'atto e dalla sua funzione economica, non dalla sola denominazione di trust o vincolo di destinazione.
- La mera intestazione dei beni al trustee non equivale necessariamente a un trasferimento economico imponibile, se il trustee agisce come amministratore nell'ambito di un programma negoziale e i beni restano separati dal suo patrimonio.
- In presenza di un trust con effettivo trasferimento finale ai beneficiari o con immediato arricchimento degli stessi, il trattamento fiscale può essere diverso e l'imposta proporzionale può risultare applicabile.
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